Art. 26. Incarichi aggiuntivi 1. L'amministrazione scolastica, sulla base delle norme vigenti, puo' conferire i seguenti incarichi, che il dirigente scolastico e' tenuto ad accettare: a) presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; b) presidenza di commissione di esame di licenza media; c) reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale; d) presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre; e) direzione e/o docenza in corsi di formazione aggiornamento per il personale della scuola; f)funzione di commissario governativo. 2. Sugli altri incarichi trova applicazione l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001. I compensi previsti per incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque conferiti dall'amministrazione afferiscono ai fondi regionali di cui all'art. 42 per essere destinati alla retribuzione di posizione e di risultato. Se i compensi sono corrisposti dai terzi, anche tali compensi affluiscono al predetto fondo per il trattamento accessorio. 3. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilita' dei dirigenti scolastici che svolgono detti incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta una quota, in ragione del proprio apporto, fino al 30% della somma che confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensivita'; tale quota viene attribuita ai dirigenti in aggiunta alla retribuzione di risultato eventualmente spettante. Qualora gli incarichi aggiuntivi siano assunti sulla base di deliberazioni degli organi scolastici competenti, per l'attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni, il compenso e' determinato in una quota fino all'80 %. 4. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 2, gli Uffici scolastici regionali seguono criteri che tengono conto degli obiettivi, priorita' e programmi assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilita', delle capacita' professionali dei singoli, assicurando altresi' il criterio della rotazione.