Art. 26.
                        Incarichi aggiuntivi
    1.  L'amministrazione scolastica, sulla base delle norme vigenti,
puo'  conferire  i seguenti incarichi, che il dirigente scolastico e'
tenuto ad accettare:
      a)  presidenza  di commissioni di esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
      b) presidenza di commissione di esame di licenza media;
      c)  reggenza  di  altra  istituzione  scolastica,  oltre quella
affidata con incarico dirigenziale;
      d)  presidenza  di commissioni o sottocommissioni di concorso a
cattedre;
      e)  direzione  e/o docenza in corsi di formazione aggiornamento
per il personale della scuola;
      f)funzione di commissario governativo.
    2.  Sugli  altri incarichi trova applicazione l'art. 24, comma 3,
del   decreto  legislativo  n.  165/2001.  I  compensi  previsti  per
incarichi  aggiuntivi  conferiti  ai  dirigenti  in  ragione del loro
ufficio  o  comunque  conferiti  dall'amministrazione  afferiscono ai
fondi  regionali  di  cui  all'art.  42  per  essere  destinati  alla
retribuzione  di  posizione  e  di  risultato.  Se  i  compensi  sono
corrisposti  dai  terzi,  anche tali compensi affluiscono al predetto
fondo per il trattamento accessorio.
    3. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilita'
dei  dirigenti  scolastici  che  svolgono detti incarichi aggiuntivi,
viene  loro  corrisposta  una  quota, in ragione del proprio apporto,
fino  al  30%  della  somma  che  confluisce  ai  fondi  regionali in
attuazione  del  principio  di  onnicomprensivita';  tale quota viene
attribuita  ai  dirigenti  in aggiunta alla retribuzione di risultato
eventualmente spettante.
    Qualora  gli  incarichi  aggiuntivi  siano  assunti sulla base di
deliberazioni degli organi scolastici competenti, per l'attuazione di
iniziative   e  per  la  realizzazione  di  programmi  specifici  con
finanziamenti  esterni,  il compenso e' determinato in una quota fino
all'80 %.
    4.  Nell'attribuzione  degli incarichi aggiuntivi di cui al comma
2,  gli Uffici scolastici regionali seguono criteri che tengono conto
degli  obiettivi,  priorita'  e programmi assegnati al dirigente, del
relativo impegno e responsabilita', delle capacita' professionali dei
singoli, assicurando altresi' il criterio della rotazione.