Art. 27. Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti 1. I dirigenti scolastici rispondono in ordine ai risultati, tenendo conto delle competenze spettanti nell'assetto funzionale proprio delle istituzioni scolastiche. 2. L'amministrazione, in base ai propri ordinamenti, con gli atti da questi previsti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n.286/1999, definisce privilegiando, nella misura massima possibile l'utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili. 3. Le prestazioni, le competenze organizzative dei dirigenti scolastici e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 2 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione. 4. L'amministrazione adotta preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione, anche in situazione, della prestazione e delle competenze organizzative dei dirigenti scolastici nonche' dei relativi risultati di gestione. Tali criteri, che dovranno tener conto in modo esplicito della correlazione delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione degli stessi dirigenti, sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione. I criteri di valutazione dovranno, comunque, avere riguardo alla specificita' sia dell'istituzione scolastica considerata nel suo contesto territoriale e sociale, nelle sue finalita' e negli obiettivi del P.O.F., sia della funzione del dirigente scolastico volta ad assicurare le condizioni per il pieno esercizio delle liberta' di insegnamento e per la concreta realizzazione del diritto di apprendimento. 5. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti scolastici prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento, allo scopo di valorizzare anche gli aspetti della autovalutazione continua. 6. In sede di definizione dei predetti criteri, debbono essere indicati gli elementi e l'insieme dei parametri sui quali si fondera' in particolare la valutazione, in modo da privilegiare i contenuti concreti della complessa funzione dirigenziale rispetto a procedure meramente burocratiche e cartacee. 7. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal decreto legislativo n. 286/1999, e in particolare il disposto dell'art. 1, comma 2, lettera e), si applicano a tutti i tipi di responsabilita' dirigenziale previsti dal decreto legislativo n. 165/2001. 8. La revoca anticipata rispetto alla scadenza puo' avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001. 9. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, l'ufficio centrale o regionale acquisisce in contraddittorio le deduzioni del dirigente interessato. Entro i successivi quindici giorni l'amministrazione assume le determinazioni di competenza. La revoca dell'incarico comporta che per i primi sei mesi successivi alla revoca la retribuzione di posizione rimane nei valori fissi previsti dal contratto in relazione alla fascia di appartenenza, per il semestre successivo l'importo della retribuzione di posizione e' decurtato del 50%. Dopo il secondo semestre e in presenza di almeno due rifiuti a ricoprire gli incarichi proposti, non e' dovuta alcuna retribuzione di posizione. 10. La valutazione puo' essere anticipata, nel caso di rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale 11. L'esito della valutazione periodica, che ha come arco temporale di riferimento l'anno scolastico, e' riportato nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Di detto esito si tiene conto ai fini delle decisioni di affidamento degli ulteriori incarichi. 12. La valutazione e' effettuata, in prima istanza, da un dirigente dell'amministrazione scolastica designato dal dirigente generale regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 286/1999. La valutazione della dirigenza deve essere improntata ai principi di trasparenza e pubblicita' dei criteri e deve, altresi', essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del valutato, attraverso diretta interlocuzione da realizzare in tempi certi e congrui. Qualora tale dirigente accerti, in relazione ai criteri generali sopra indicati, elementi che possano comportare una valutazione complessiva non positiva, procedera', insieme con due esperti, rispettivamente, di problematiche organizzativo-relazionali delle pubbliche amministrazioni e di problematiche formative, designati dal dirigente generale regionale e di cui uno almeno proveniente dal settore pubblico, ai necessari ulteriori accertamenti ed approfondimenti delle verifiche gia' effettuate. Il valutatore di prima istanza insieme con i due esperti, ove coinvolti, e' tenuto a prendere contatto con l'istituzione scolastica almeno una volta, per acquisire piu' utile, diretta informazione e conoscenza del valutando e del contesto di riferimento. La valutazione finale e' formulata dal dirigente regionale, tenuto conto di quanto contenuto nella valutazione di prima istanza; la valutazione finale difforme da quella di prima istanza deve essere congruamente e chiaramente motivata. 13. I dirigenti che si trovano in posizione di comando o posizioni di stato assimilabili, vengono valutati sulla base dei sistemi di valutazione adottati dagli enti o amministrazioni dove prestano servizio. 14. Avverso gli esiti della valutazione finale e' ammesso il ricorso alle procedure di conciliazione ed arbitrato richiamate dall'art. 34 del presente CCNL. 15. Le risorse della valutazione dell'anno 1999-2000 e 2000-2001 verranno assegnate forfettariamente ai dirigenti scolastici. La valutazione di cui al presente articolo ha inizio dall'anno scolastico 2001-2002. 16. Il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici di cui al presente articolo sara' oggetto di monitoraggio annuale.