Art. 27.
         Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti
    1.  I  dirigenti  scolastici  rispondono  in ordine ai risultati,
tenendo  conto  delle  competenze  spettanti  nell'assetto funzionale
proprio delle istituzioni scolastiche.
    2. L'amministrazione, in base ai propri ordinamenti, con gli atti
da questi previsti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto
previsto  dall'art.  1  del decreto legislativo n.286/1999, definisce
privilegiando, nella misura massima possibile l'utilizzazione di dati
oggettivi  - meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita' svolta dai
dirigenti,  in  relazione  ai  programmi  e  obiettivi  da perseguire
correlati    alle    risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
effettivamente rese disponibili.
    3.  Le  prestazioni,  le  competenze  organizzative dei dirigenti
scolastici  e  il  livello di conseguimento degli obiettivi assegnati
sono  valutati  con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate
in  attuazione  del  comma  2  sulla  base  anche  dei  risultati del
controllo di gestione.
    4.  L'amministrazione  adotta  preventivamente i criteri generali
che  informano  i  sistemi di valutazione, anche in situazione, della
prestazione e delle competenze organizzative dei dirigenti scolastici
nonche'  dei  relativi  risultati  di  gestione.  Tali  criteri,  che
dovranno  tener  conto  in  modo  esplicito  della correlazione delle
direttive  impartite,  degli  obiettivi da perseguire e delle risorse
umane,  finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione
degli  stessi  dirigenti,  sono  oggetto  di informazione preventiva,
seguita,  a  richiesta,  da  concertazione.  I criteri di valutazione
dovranno,    comunque,   avere   riguardo   alla   specificita'   sia
dell'istituzione scolastica considerata nel suo contesto territoriale
e  sociale,  nelle  sue  finalita'  e negli obiettivi del P.O.F., sia
della  funzione  del  dirigente  scolastico  volta  ad  assicurare le
condizioni  per  il  pieno esercizio delle liberta' di insegnamento e
per la concreta realizzazione del diritto di apprendimento.
    5.   I  criteri  di  valutazione  sono  comunicati  ai  dirigenti
scolastici  prima  dell'inizio  dei  relativi periodi di riferimento,
allo  scopo  di  valorizzare  anche gli aspetti della autovalutazione
continua.
    6.  In  sede  di definizione dei predetti criteri, debbono essere
indicati gli elementi e l'insieme dei parametri sui quali si fondera'
in  particolare  la  valutazione, in modo da privilegiare i contenuti
concreti  della  complessa funzione dirigenziale rispetto a procedure
meramente burocratiche e cartacee.
    7.  Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza,
dettati  dal  decreto  legislativo  n.  286/1999, e in particolare il
disposto  dell'art.  1,  comma  2, lettera e), si applicano a tutti i
tipi di responsabilita' dirigenziale previsti dal decreto legislativo
n. 165/2001.
    8.  La  revoca anticipata rispetto alla scadenza puo' avere luogo
solo  per  motivate  ragioni  organizzative  e  gestionali  oppure in
seguito  all'accertamento  dei risultati negativi di gestione o della
inosservanza  delle  direttive  impartite  ai  sensi dell'art. 21 del
decreto legislativo n. 165/2001.
    9.  Prima  di  procedere  alla  definitiva formalizzazione di una
valutazione  non  positiva, l'ufficio centrale o regionale acquisisce
in  contraddittorio  le  deduzioni del dirigente interessato. Entro i
successivi quindici giorni l'amministrazione assume le determinazioni
di competenza.
    La  revoca  dell'incarico  comporta  che  per  i  primi  sei mesi
successivi alla revoca la retribuzione di posizione rimane nei valori
fissi   previsti   dal   contratto   in   relazione  alla  fascia  di
appartenenza, per il semestre successivo l'importo della retribuzione
di  posizione  e'  decurtato  del  50%. Dopo il secondo semestre e in
presenza  di  almeno  due rifiuti a ricoprire gli incarichi proposti,
non e' dovuta alcuna retribuzione di posizione.
    10.  La  valutazione  puo' essere anticipata, nel caso di rischio
grave  di  risultato  negativo  della gestione che si verifichi prima
della scadenza annuale
    11.  L'esito  della  valutazione  periodica,  che  ha  come  arco
temporale   di   riferimento  l'anno  scolastico,  e'  riportato  nel
fascicolo  personale  dei  dirigenti  interessati.  Di detto esito si
tiene  conto  ai  fini delle decisioni di affidamento degli ulteriori
incarichi.
    12.  La  valutazione  e'  effettuata,  in  prima  istanza,  da un
dirigente  dell'amministrazione  scolastica  designato  dal dirigente
generale  regionale,  nel  rispetto  di  quanto previsto dall'art. 1,
comma  2  del  decreto  legislativo n. 286/1999. La valutazione della
dirigenza  deve  essere  improntata  ai  principi  di  trasparenza  e
pubblicita'  dei  criteri  e  deve,  altresi',  essere  osservato  il
principio   della   partecipazione   al  procedimento  del  valutato,
attraverso  diretta  interlocuzione  da  realizzare  in tempi certi e
congrui.
    Qualora  tale dirigente accerti, in relazione ai criteri generali
sopra  indicati,  elementi  che  possano  comportare  una valutazione
complessiva  non  positiva,  procedera',  insieme  con  due  esperti,
rispettivamente,  di  problematiche  organizzativo-relazionali  delle
pubbliche amministrazioni e di problematiche formative, designati dal
dirigente  generale  regionale  e  di  cui uno almeno proveniente dal
settore    pubblico,   ai   necessari   ulteriori   accertamenti   ed
approfondimenti delle verifiche gia' effettuate.
    Il  valutatore  di  prima  istanza insieme con i due esperti, ove
coinvolti, e' tenuto a prendere contatto con l'istituzione scolastica
almeno  una  volta,  per acquisire piu' utile, diretta informazione e
conoscenza del valutando e del contesto di riferimento.
    La  valutazione  finale  e'  formulata  dal  dirigente regionale,
tenuto  conto di quanto contenuto nella valutazione di prima istanza;
la valutazione finale difforme da quella di prima istanza deve essere
congruamente e chiaramente motivata.
    13.  I  dirigenti  che  si  trovano  in  posizione  di  comando o
posizioni  di  stato  assimilabili,  vengono  valutati sulla base dei
sistemi  di  valutazione  adottati  dagli enti o amministrazioni dove
prestano servizio.
    14.  Avverso  gli  esiti  della  valutazione finale e' ammesso il
ricorso  alle  procedure  di  conciliazione  ed  arbitrato richiamate
dall'art. 34 del presente CCNL.
    15.  Le risorse della valutazione dell'anno 1999-2000 e 2000-2001
verranno assegnate forfettariamente ai dirigenti scolastici.
    La  valutazione  di  cui al presente articolo ha inizio dall'anno
scolastico 2001-2002.
    16.  Il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici di cui al
presente articolo sara' oggetto di monitoraggio annuale.