Art. 28. Cause di cessazione del rapporto di lavoro 1. L'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa di malattia gia' disciplinati agli articoli 21 e 22, ha luogo: a) per cessazione, al compimento del limite massimo di eta' previsto dalle norme di legge applicabili nell'amministrazione; b) per risoluzione consensuale; c) per recesso del dirigente; d) per recesso dell'amministrazione.