Art. 28.
             Cause di cessazione del rapporto di lavoro
    1.  L'estinzione  del  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato,
superato  il  periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per
causa di malattia gia' disciplinati agli articoli 21 e 22, ha luogo:
      a) per  cessazione,  al  compimento  del limite massimo di eta'
previsto dalle norme di legge applicabili nell'amministrazione;
      b) per risoluzione consensuale;
      c) per recesso del dirigente;
      d) per recesso dell'amministrazione.