Art. 29.
      Risoluzione del rapporto di lavoro e obblighi delle parti
    1.  La  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro per compimento del
limite  massimo  di eta' avviene automaticamente al verificarsi della
condizione prevista ed opera dal 1 settembre successivo al compimento
del  sessantacinquesimo  anno  di  eta'  o  del  quarantesimo anno di
servizio  utile  al  pensionamento.  La  risoluzione  del rapporto e'
comunque  comunicata  per  iscritto dall'amministrazione. Nel caso di
compimento  dell'anzianita'  massima  di  servizio  l'amministrazione
risolve  il  rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato
per  la  permanenza in servizio oltre tale compimento, da presentarsi
almeno tre mesi prima.
    2.  Nel  caso  di  recesso  del dirigente scolastico, questi deve
darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini
di preavviso.
    3.  Il  rapporto  di  lavoro  e' risolto, senza diritto ad alcuna
indennita'  sostitutiva  di  preavviso,  nei  confronti del dirigente
scolastico   che,  salvo  casi  di  comprovato  impedimento,  decorsi
quindici  giorni, non si presenti in servizio o non riprenda servizio
alla scadenza del periodo di congedo.
    4.  Il  dirigente  in  caso  di esito non positivo del periodo di
prova  ha  titolo  a chiedere la restituzione al ruolo di provenienza
con  le  modalita'  previste dall'art. 515 del decreto legislativo n.
297/1994.