Art. 3.
                        Obiettivi e strumenti
    1.  Il  sistema  delle  relazioni  sindacali,  nel  rispetto  dei
distinti   ruoli   e  responsabilita'  dell'amministrazione  e  delle
organizzazioni   sindacali,   e'   definito   in  modo  coerente  con
l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare l'efficienza e
l'efficacia  del  sistema  scolastico  con  quella  di valorizzare la
funzione del dirigente scolastico nei processi di innovazione in atto
nella    scuola    dell'autonomia,    assecondando   l'interesse   al
miglioramento   delle   condizioni   di   lavoro   ed  alla  crescita
professionale dei dirigenti stessi.
    2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita'
di  un  sistema  di  relazioni sindacali stabile, che tenga conto del
ruolo  attribuito  a  ciascun  dirigente  in  base  alle  leggi  e ai
contratti  collettivi e individuali, nonche' della peculiarita' delle
funzioni  dirigenziali, improntato alla correttezza dei comportamenti
delle  parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in
grado   di  favorire  la  piena  collaborazione  della  dirigenza  al
perseguimento  delle finalita' individuate dalle leggi, dai contratti
collettivi   e  dai  protocolli  tra  Governo  e  parti  sociali.  Di
conseguenza  le  relazioni  sindacali  della  dirigenza scolastica si
articolano nei seguenti modelli relazionali:
      a) Contrattazione collettiva, che si svolge a livello nazionale
tra  Aran  e  OO.SS.  rappresentative,  secondo quanto previsto dagli
articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 165/2001;
      b) Contrattazione integrativa, che si svolge:
        a livello nazionale in sede di MPI
        a   livello   periferico,   in  sede  di  Ufficio  scolastico
Regionale;
      c) Istituti di partecipazione sindacale:
        informazione   preventiva   e  successiva,  finalizzata  alla
trasparenza  del  confronto  a  tutti  i  livelli  del  sistema delle
relazioni sindacali.
    Le  informazioni  sono fornite in tempo utile e in forma scritta.
Per  le  informazioni  su  materie  riservate  e  nei casi di urgenza
possono essere adottate modalita' e forme diverse;
      concertazione,   che   si   svolge  sulle  materie  oggetto  di
informazione preventiva di cui all'art. 5;
      interpretazione   autentica   dei   contratti,  finalizzata  al
raffreddamento dei conflitti;
      consultazione di cui all'art. 8;
      costituzione di commissioni bilaterali, di cui all'art. 10.