Art. 3. Obiettivi e strumenti 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita' dell'amministrazione e delle organizzazioni sindacali, e' definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare l'efficienza e l'efficacia del sistema scolastico con quella di valorizzare la funzione del dirigente scolastico nei processi di innovazione in atto nella scuola dell'autonomia, assecondando l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale dei dirigenti stessi. 2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita' di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi e individuali, nonche' della peculiarita' delle funzioni dirigenziali, improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalita' individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali. Di conseguenza le relazioni sindacali della dirigenza scolastica si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) Contrattazione collettiva, che si svolge a livello nazionale tra Aran e OO.SS. rappresentative, secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 165/2001; b) Contrattazione integrativa, che si svolge: a livello nazionale in sede di MPI a livello periferico, in sede di Ufficio scolastico Regionale; c) Istituti di partecipazione sindacale: informazione preventiva e successiva, finalizzata alla trasparenza del confronto a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali. Le informazioni sono fornite in tempo utile e in forma scritta. Per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere adottate modalita' e forme diverse; concertazione, che si svolge sulle materie oggetto di informazione preventiva di cui all'art. 5; interpretazione autentica dei contratti, finalizzata al raffreddamento dei conflitti; consultazione di cui all'art. 8; costituzione di commissioni bilaterali, di cui all'art. 10.