Art. 30.
                       Risoluzione consensuale
    1.  L'amministrazione  o il dirigente scolastico possono proporre
all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
    2.  I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni,
dei   requisiti   e   dei   limiti   in   relazione   alle   esigenze
dell'amministrazione  per  la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro, prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione
ai sensi dell'art. 5.