Art. 30. Risoluzione consensuale 1. L'amministrazione o il dirigente scolastico possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 2. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell'amministrazione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 5.