Art. 31.
                    Recesso dell'amministrazione
    1.  Nel  caso  di recesso dell'amministrazione, quest'ultima deve
provvedere  alla  relativa comunicazione all'interessato, indicandone
contestualmente  i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma
2, i termini di preavviso.
    2.  Il  recesso  per  giusta causa e' regolato dall'art. 2119 del
codice    civile.    Costituiscono    giusta    causa    di   recesso
dell'amministrazione  fatti  e  comportamenti,  anche  estranei  alla
prestazione  lavorativa,  di  gravita'  tale  da essere ostativi alla
prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.
    3.  Nei  casi  previsti dai commi 1 e 2, prima di formalizzare il
recesso,   l'amministrazione   contesta   per   iscritto   l'addebito
convocando l'interessato, per una data non anteriore al quinto giorno
dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa.
Il  dirigente  scolastico  puo'  farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un
legale  di  sua  fiducia.  Nei  casi  di particolare gravita', ove lo
ritenga   necessario,   l'amministrazione,  in  concomitanza  con  la
contestazione,  puo' disporre la sospensione dal lavoro del dirigente
scolastico,  per  un  periodo  non  superiore a trenta giorni, con la
corresponsione  del  trattamento economico complessivo in godimento e
la conservazione dell'anzianita' di servizio.
    4.  Avverso  gli  atti  applicativi del precedente comma 1, ferma
restando   in  ogni  caso  la  possibilita'  di  ricorso  al  giudice
competente,   il   dirigente  puo'  altresi'  attivare  le  procedure
arbitrali disciplinate dall'art. 34.
    5.  Nel  caso  previsto  dal  comma  2,  non  sono  attivabili le
procedure arbitrali di cui al comma precedente.
    6. Le parti convengono di porre in essere una azione congiunta di
verifica  circa  l'applicazione  e  gli  effetti  delle  disposizioni
contenute   nel  presente  articolo  anche  alla  luce  di  eventuali
modifiche  legislative e giurisprudenziali che possano intervenire in
materia.