Art. 31. Recesso dell'amministrazione 1. Nel caso di recesso dell'amministrazione, quest'ultima deve provvedere alla relativa comunicazione all'interessato, indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso. 2. Il recesso per giusta causa e' regolato dall'art. 2119 del codice civile. Costituiscono giusta causa di recesso dell'amministrazione fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravita' tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, prima di formalizzare il recesso, l'amministrazione contesta per iscritto l'addebito convocando l'interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente scolastico puo' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Nei casi di particolare gravita', ove lo ritenga necessario, l'amministrazione, in concomitanza con la contestazione, puo' disporre la sospensione dal lavoro del dirigente scolastico, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianita' di servizio. 4. Avverso gli atti applicativi del precedente comma 1, ferma restando in ogni caso la possibilita' di ricorso al giudice competente, il dirigente puo' altresi' attivare le procedure arbitrali disciplinate dall'art. 34. 5. Nel caso previsto dal comma 2, non sono attivabili le procedure arbitrali di cui al comma precedente. 6. Le parti convengono di porre in essere una azione congiunta di verifica circa l'applicazione e gli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo anche alla luce di eventuali modifiche legislative e giurisprudenziali che possano intervenire in materia.