Art. 32.
                     Nullita' del licenziamento
    1.  Il  licenziamento  e'  nullo  in  tutti  i  casi  in cui tale
conseguenza  e' prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto
di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:
      a) se  e'  dovuto  a  ragioni  politiche, religiose, sindacali,
ovvero riguardanti la diversita' di sesso, di razza o di lingua;
      b) se  e'  intimato,  senza  giusta causa, durante i periodi di
sospensione previsti dall'art. 2110 del codice civile.
    2.  In  tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle
ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della
legge n. 300 del 1970.