Art. 33.
       Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
    1.  La  materia  relativa  al  rapporto tra procedimento penale e
procedimento  disciplinare  ed  agli effetti del giudicato penale nel
rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti scolastici e' disciplinata dalla
legge  27 marzo  2001, n. 97. Le disposizioni contenute nei commi che
seguono  trovano  applicazione  in  quanto  compatibili con la citata
legge n. 97/2001.
    2.  Il  dirigente  scolastico colpito da misure restrittive della
liberta'  personale  e' obbligatoriamente sospeso dal servizio. Salvo
quanto  previsto  dal comma 3, la sospensione e' revocata nel caso in
cui la misura restrittiva abbia cessato i suoi effetti.
    3.  Il  dirigente  scolastico  rinviato  a  giudizio per fatti di
particolare  gravita'  direttamente  attinenti al rapporto di lavoro,
qualora   non  sia  soggetto  a  misura  restrittiva  della  liberta'
personale  o questa abbia cessato i suoi effetti, puo' essere sospeso
dal  servizio,  con  privazione della retribuzione fino alla sentenza
definitiva,  previa  puntuale  ed  espressa valutazione degli effetti
negativi  che  conseguirebbero - nella comparazione fra gli interessi
pubblici   coinvolti   e   le   esigenze  di  tutela  della  dignita'
professionale  dello  stesso dirigente scolastico dalla sua ulteriore
permanenza nell'incarico ricoperto.
    4.  La  sospensione  disposta  ai  sensi  del  presente  articolo
conserva  efficacia,  se non revocata, per un periodo non superiore a
cinque  anni.  Decorso tale ultimo termine il dirigente scolastico e'
riammesso    in   servizio,   fatta   salva   la   possibilita'   per
l'amministrazione di recedere con le procedure di cui all'art. 31.
    5.  Al  dirigente  scolastico  sospeso  dal servizio ai sensi del
presente articolo e' corrisposta una indennita' alimentare pari al 50
per  cento  della  retribuzione di cui all'art. 40 e l'assegno per il
nucleo familiare, ove spettante.
    6.    In    caso   di   sentenza   definitiva   di   assoluzione,
l'amministrazione,  reintegra  il dirigente scolastico nella medesima
posizione  rivestita prima della sospensione, o in altra equivalente;
quanto  corrisposto  nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
indennita'  alimentare,  verra'  conguagliato  con  quanto  dovuto al
dirigente  scolastico a titolo di retribuzione per lo stesso periodo,
se fosse rimasto in servizio.