Art. 33. Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro 1. La materia relativa al rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed agli effetti del giudicato penale nel rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici e' disciplinata dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. Le disposizioni contenute nei commi che seguono trovano applicazione in quanto compatibili con la citata legge n. 97/2001. 2. Il dirigente scolastico colpito da misure restrittive della liberta' personale e' obbligatoriamente sospeso dal servizio. Salvo quanto previsto dal comma 3, la sospensione e' revocata nel caso in cui la misura restrittiva abbia cessato i suoi effetti. 3. Il dirigente scolastico rinviato a giudizio per fatti di particolare gravita' direttamente attinenti al rapporto di lavoro, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della liberta' personale o questa abbia cessato i suoi effetti, puo' essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva, previa puntuale ed espressa valutazione degli effetti negativi che conseguirebbero - nella comparazione fra gli interessi pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della dignita' professionale dello stesso dirigente scolastico dalla sua ulteriore permanenza nell'incarico ricoperto. 4. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente scolastico e' riammesso in servizio, fatta salva la possibilita' per l'amministrazione di recedere con le procedure di cui all'art. 31. 5. Al dirigente scolastico sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo e' corrisposta una indennita' alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui all'art. 40 e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante. 6. In caso di sentenza definitiva di assoluzione, l'amministrazione, reintegra il dirigente scolastico nella medesima posizione rivestita prima della sospensione, o in altra equivalente; quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennita' alimentare, verra' conguagliato con quanto dovuto al dirigente scolastico a titolo di retribuzione per lo stesso periodo, se fosse rimasto in servizio.