Art. 34.
                     Conciliazione ed arbitrato
    1.  Il  dirigente  scolastico,  ove  non  ritenga giustificata la
motivazione  posta  a  base  della  valutazione finale, del recesso o
della   revoca   dell'amministrazione  puo',  comunque,  chiedere  il
deferimento  della  controversia  ad un arbitro unico in applicazione
del CCNQ sottoscritto in data 23 gennaio 2001 in materia di procedura
di conciliazione ed arbitrato.
    2.  Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie
individuali  di  lavoro  previsto  dall'art. 65, comma 1, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, puo' svolgersi, sulla base di
quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.
    3.   Presso  le  direzioni  generali  regionali  del  MIUR  viene
istituito  un  ufficio  con  compiti  di  segreteria  per i dirigenti
scolastici  che  devono  svolgere  il  tentativo di conciliazione con
annesso  un  apposito  albo  per  la  pubblicazione  degli atti della
procedura.
    4.  La  richiesta  del  tentativo  di conciliazione, sottoscritta
dalla  parte, deve essere depositata presso l'ufficio del contenzioso
dell'amministrazione  competente  e  presso l'ufficio territoriale di
cui  al  comma  2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con
avviso   di   ricevimento.  Gli  interessati  possono  presentare  la
richiesta  di  tentativo  di  conciliazione  ai  sensi  del  presente
articolo  entro  il  termine  perentorio  di  quindici  giorni  dalla
pubblicazione  o  notifica dell'atto che si ritiene lesivo dei propri
diritti,  ferma  restando  la  facolta'  di  utilizzare, decorso tale
termine, le altre forme previste dal comma 1 e 2.
    5. La richiesta deve indicare:
      le  generalita'  del  richiedente,  la  natura  del rapporto di
lavoro, la sede ove il lavoratore e' addetto;
      il   luogo   dove   devono   essere  inviate  le  comunicazioni
riguardanti la procedura di conciliazione;
      l'esposizione  sommaria  dei  fatti  e  delle  ragioni  poste a
fondamento della richiesta;
      qualora  il  lavoratore  non intenda presentarsi personalmente,
l'eventuale  delega  ad  altro soggetto, anche sindacale, al quale la
parte  conferisce  mandato  di  rappresentanza per lo svolgimento del
tentativo di conciliazione.
    6.   Entro   dieci   giorni   dal   ricevimento  della  richiesta
l'amministrazione compie un primo esame sommario che puo' concludersi
con  l'accoglimento  delle  pretese del lavoratore. In caso contrario
deposita   nel   medesimo  termine  le  proprie  osservazioni  presso
l'ufficio  di  segreteria  e la controparte potra' prenderne visione.
Contestualmente al deposito l'amministrazione individuera' il proprio
rappresentante  con potere di conciliare. La comparizione delle parti
per l'esperimento del tentativo di conciliazione e' fissata, da parte
dell'ufficio  di  segreteria  di cui al comma 2, in una data compresa
nei   dieci   giorni   successivi   al  deposito  delle  osservazioni
dell'amministrazione.  L'ufficio  di segreteria provvedera', all'atto
della  comparizione, all'identificazione dei soggetti che svolgono il
tentativo  di  conciliazione, che sara' registrata nel verbale di cui
ai commi 6 e 7.
    7.  Il  tentativo  di conciliazione deve esaurirsi nel termine di
cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo
riesce,  le  parti  sottoscrivono  un  processo  verbale, predisposto
dall'ufficio  di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo
decreto  del giudice del lavoro competente ai sensi dell'art. 411 del
codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo
obbligatorio di conciliazione e' depositato a cura di una delle parti
o  di una associazione sindacale, presso la direzione provinciale del
lavoro  competente,  che provvede a sua volta a depositarlo presso la
cancelleria  del  tribunale  ai  sensi  dell'art.  411  del codice di
procedura civile per la dichiarazione di esecutivita'. Il verbale che
dichiara  non  riuscita  la conciliazione e' acquisito nel successivo
giudizio  ai  sensi  e per quanto previsto dall'art. 66, comma 7, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165.   Nelle   more
dell'acquisizione  della dichiarazione di esecutivita', il verbale di
conciliazione produrra' comunque immediata efficacia tra le parti per
la soluzione della controversia.
    8.  In  caso  di mancato accordo tra le parti l'ufficio di cui al
comma   2   stilera'   un   verbale  di  mancata  conciliazione  che,
sottoscritto  dalla  parti, sara' depositato, a cura di una di esse o
di   un'associazione   sindacale,   presso  la  competente  Direzione
provinciale del lavoro.
    9.  Qualora l'amministrazione non depositi nei termini le proprie
osservazioni,  l'ufficio  di  cui  al comma 2 convochera' comunque le
parti  per  lo  svolgimento  del  tentativo di conciliazione. Qualora
l'amministrazione  non  si  presenti all'udienza di trattazione sara'
comunque stilato un processo verbale che prendera' atto del tentativo
non  riuscito  di  conciliazione,  che  sara'  depositato  presso  la
competente  Direzione  provinciale del lavoro con le procedure di cui
al precedente comma 8.
    10.    Nei    confronti   del   rappresentante   della   pubblica
amministrazione  nello  svolgimento  del  tentativo  obbligatorio  di
conciliazione  trova  applicazione,  in  materia  di  responsabilita'
amministrativa,  quanto  previsto  dal comma 8 del citato art. 66 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.