Art. 34. Conciliazione ed arbitrato 1. Il dirigente scolastico, ove non ritenga giustificata la motivazione posta a base della valutazione finale, del recesso o della revoca dell'amministrazione puo', comunque, chiedere il deferimento della controversia ad un arbitro unico in applicazione del CCNQ sottoscritto in data 23 gennaio 2001 in materia di procedura di conciliazione ed arbitrato. 2. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' svolgersi, sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo. 3. Presso le direzioni generali regionali del MIUR viene istituito un ufficio con compiti di segreteria per i dirigenti scolastici che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura. 4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l'ufficio del contenzioso dell'amministrazione competente e presso l'ufficio territoriale di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facolta' di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1 e 2. 5. La richiesta deve indicare: le generalita' del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore e' addetto; il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardanti la procedura di conciliazione; l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta; qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l'eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. 6. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta l'amministrazione compie un primo esame sommario che puo' concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potra' prenderne visione. Contestualmente al deposito l'amministrazione individuera' il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione e' fissata, da parte dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei dieci giorni successivi al deposito delle osservazioni dell'amministrazione. L'ufficio di segreteria provvedera', all'atto della comparizione, all'identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sara' registrata nel verbale di cui ai commi 6 e 7. 7. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall'ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell'art. 411 del codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione e' depositato a cura di una delle parti o di una associazione sindacale, presso la direzione provinciale del lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'art. 411 del codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutivita'. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione e' acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall'art. 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'acquisizione della dichiarazione di esecutivita', il verbale di conciliazione produrra' comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia. 8. In caso di mancato accordo tra le parti l'ufficio di cui al comma 2 stilera' un verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto dalla parti, sara' depositato, a cura di una di esse o di un'associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro. 9. Qualora l'amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l'ufficio di cui al comma 2 convochera' comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora l'amministrazione non si presenti all'udienza di trattazione sara' comunque stilato un processo verbale che prendera' atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che sara' depositato presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al precedente comma 8. 10. Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilita' amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato art. 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.