Art. 35.
                        Termini di preavviso
    1. Salvo il caso della risoluzione consensuale, della risoluzione
automatica  del  rapporto  di lavoro prevista all'art. 29, comma 1o e
del  recesso per giusta causa, negli altri casi previsti dal presente
contratto  per  la  risoluzione  del  rapporto  con  preavviso  o con
corresponsione  dell'indennita'  sostitutiva dello stesso, i relativi
termini sono fissati come segue:
      a) otto   mesi  per  dirigenti  scolastici  con  anzianita'  di
servizio fino a 2 anni;
      b) ulteriori  quindici  giorni  per  ogni  successivo  anno  di
anzianita'  fino  a  un massimo di altri quattro mesi di preavviso. A
tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e
viene  considerata  come  anno  compiuto la frazione di anno uguale o
superiore al semestre.
    2.  In  caso  di dimissioni del dirigente scolastico i termini di
cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto.
    3.  I  termini  di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo
giorno di ciascun mese.
    4.  La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza
dei  termini  di  cui  al comma 1 e' tenuta a corrispondere all'altra
parte un'indennita' pari all'importo della retribuzione spettante per
il  periodo  di  mancato  preavviso.  L'amministrazione ha diritto di
trattenere,  su  quanto eventualmente dovuto al dirigente scolastico,
un  importo  corrispondente  alla  retribuzione  per  il  periodo  di
preavviso da lui non osservato.
    5.  E'  in  facolta'  della  parte che riceve la comunicazione di
recesso  risolvere  anticipatamente  il rapporto, sia all'inizio, che
durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte.
    6.  Durante  il  periodo di preavviso non possono essere concesse
ferie.  Pertanto,  in  caso  di  preavviso  lavorato  si da' luogo al
pagamento sostitutivo delle stesse.
    7.   Il   periodo   di  preavviso  e'  computato  nell'anzianita'
lavorativa a tutti gli effetti.
    8. In caso di decesso del dirigente scolastico, l'amministrazione
corrisponde   agli   aventi   diritto  l'indennita'  sostitutiva  del
preavviso  secondo  quanto stabilito dall'art. 2122 del codice civile
nonche'  una  somma  corrispondente ai giorni di ferie maturati e non
goduti.
    9.   L'indennita'   sostitutiva  del  preavviso  deve  calcolarsi
computando tutta la retribuzione di cui all'art. 37, lettere a, b, c,
d.