Art. 38. Aumenti della retribuzione base 1. Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 5 del CCNL 15 marzo 2001 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilita', indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste. 2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure stabilite nella medesima Tabella A.