Art. 38.
                   Aumenti della retribuzione base
    1.  Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 5 del CCNL 15 marzo
2001  sono  incrementati  delle  misure  mensili  lorde,  per tredici
mensilita',  indicate  nell'allegata  Tabella  A,  alle  scadenze ivi
previste.
    2.  Per  effetto  degli  incrementi indicati al comma 1, i valori
degli  stipendi annui sono rideterminati nelle misure stabilite nella
medesima Tabella A.