Art. 39.
              Soppressione della progressione economica
                      per posizioni stipendiali
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio 2001 e' soppressa la progressione
economica  per  posizioni  stipendiali  ed  al  personale compete uno
stipendio  unico  determinato in Euro 18.798,47 (L. 36.398.917) annui
lordi inclusa la tredicesima mensilita'.
  2.  Il  valore  economico  corrispondente  alla  differenza  tra la
posizione  stipendiale  in godimento, inclusi gli incrementi indicati
nella  Tabella  A,  e  lo  stipendio di cui al comma 1 costituisce la
retribuzione   individuale   di   anzianita'   di  ciascun  dirigente
scolastico  ed e' corrisposta mensilmente in aggiunta allo stipendio.
Al  compimento dell'intero arco temporale della posizione stipendiale
in   corso   di   maturazione   e'  riconosciuto,  all'interno  della
retribuzione   individuale   di   anzianita',   il  valore  economico
corrispondente  al  rateo  maturato  al  31  dicembre 2000 da ciascun
dirigente scolastico.
    3.  Per  la  modalita' di calcolo e riutilizzo della retribuzione
individuale  di  anzianita'  dei  dirigenti  scolastici  cessati  dal
servizio  si  fa  riferimento  a  quanto  previsto  per  le  medesime
finalita'  per il personale dirigente di seconda fascia dei Ministeri
dall'art. 41 del CCNL 9 gennaio 1997.