Art. 39. Soppressione della progressione economica per posizioni stipendiali 1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 e' soppressa la progressione economica per posizioni stipendiali ed al personale compete uno stipendio unico determinato in Euro 18.798,47 (L. 36.398.917) annui lordi inclusa la tredicesima mensilita'. 2. Il valore economico corrispondente alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, inclusi gli incrementi indicati nella Tabella A, e lo stipendio di cui al comma 1 costituisce la retribuzione individuale di anzianita' di ciascun dirigente scolastico ed e' corrisposta mensilmente in aggiunta allo stipendio. Al compimento dell'intero arco temporale della posizione stipendiale in corso di maturazione e' riconosciuto, all'interno della retribuzione individuale di anzianita', il valore economico corrispondente al rateo maturato al 31 dicembre 2000 da ciascun dirigente scolastico. 3. Per la modalita' di calcolo e riutilizzo della retribuzione individuale di anzianita' dei dirigenti scolastici cessati dal servizio si fa riferimento a quanto previsto per le medesime finalita' per il personale dirigente di seconda fascia dei Ministeri dall'art. 41 del CCNL 9 gennaio 1997.