Art. 4. Informazione preventiva 1. L'amministrazione informa in via preventiva, ai diversi livelli contrattuali e secondo le diverse competenze, con documentazione cartacea e/o informatica da fornire in tempo utile, le rappresentanze sindacali di cui all'art. 9 sui criteri generali e le modalita' che l'amministrazione medesima intende seguire nelle seguenti materie: a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali; b) articolazione posizioni dirigenziali c) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale; d) valutazione dell'attivita' dei dirigenti; e) modalita' di attribuzione della retribuzione di risultato; f) programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti; g) misure di pari opportunita'; h) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; i) incarichi aggiuntivi; j) gestione delle iniziative socio-assistenziali in favore dei dirigenti; k) consistenza e variazione delle dotazioni organiche; l) criteri e modalita' di conferimento delle reggenze.