Art. 4.
                       Informazione preventiva
    1.  L'amministrazione  informa  in  via  preventiva,  ai  diversi
livelli   contrattuali   e   secondo   le   diverse  competenze,  con
documentazione cartacea e/o informatica da fornire in tempo utile, le
rappresentanze  sindacali di cui all'art. 9 sui criteri generali e le
modalita'   che  l'amministrazione  medesima  intende  seguire  nelle
seguenti materie:
      a) affidamento,    mutamento    e    revoca   degli   incarichi
dirigenziali;
      b) articolazione posizioni dirigenziali
      c) condizioni,   requisiti   e   limiti  per  il  ricorso  alla
risoluzione consensuale;
      d) valutazione dell'attivita' dei dirigenti;
      e) modalita' di attribuzione della retribuzione di risultato;
      f) programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti;
      g) misure di pari opportunita';
      h) tutela   in   materia   di  igiene,  ambiente,  sicurezza  e
prevenzione   nei   luoghi  di  lavoro  e  applicazione  del  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
      i) incarichi aggiuntivi;
      j)  gestione delle iniziative socio-assistenziali in favore dei
dirigenti;
      k) consistenza e variazione delle dotazioni organiche;
      l) criteri e modalita' di conferimento delle reggenze.