Art. 40.
               Nuovo trattamento economico stipendiale
    1.  A  valere sulle risorse previste dall'art. 50, comma 3, della
legge  n. 388/2000 e delle ulteriori risorse individuate dall'atto di
indirizzo  del  4  aprile  2001  pari  a  Euro 20.658.275,96 (lire 40
miliardi), a decorrere dal 1 gennaio 2001 e' corrisposto un ulteriore
incremento  stipendiale  mensile, per tredici mensilita', pari a Euro
691,11 (L. 1.338.167).
    2.  Con decorrenza 31 dicembre 2001 e' conglobato nello stipendio
annuo un importo di Euro 1.105,22 (L. 2.140.000), incluso il rateo di
tredicesima  mensilita',  mediante  corrispondente  riduzione, in via
permanente,  delle  risorse previste dall'art. 42. Tale conglobamento
e'   garantito,  in  termini  di  capienza  finanziaria,  dal  valore
individuale  dell'indennita'  di  direzione  che,  cessando di essere
corrisposta, concorre alla costituzione del fondo per la posizione ed
il risultato.
    3.   Per   effetto   dell'incremento  di  cui  al  comma  1,  del
conglobamento  nella voce stipendio, dell'importo di cui al comma 2 e
dell'intero  importo  dell'indennita'  integrativa speciale, il nuovo
stipendio  tabellare  annuo lordo e' determinato, come indicato nella
Tabella  B,  in Euro 36.151,98 (L. 70.000.000) inclusa la tredicesima
mensilita', a decorrere dal 31 dicembre 2001.