Art. 40. Nuovo trattamento economico stipendiale 1. A valere sulle risorse previste dall'art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000 e delle ulteriori risorse individuate dall'atto di indirizzo del 4 aprile 2001 pari a Euro 20.658.275,96 (lire 40 miliardi), a decorrere dal 1 gennaio 2001 e' corrisposto un ulteriore incremento stipendiale mensile, per tredici mensilita', pari a Euro 691,11 (L. 1.338.167). 2. Con decorrenza 31 dicembre 2001 e' conglobato nello stipendio annuo un importo di Euro 1.105,22 (L. 2.140.000), incluso il rateo di tredicesima mensilita', mediante corrispondente riduzione, in via permanente, delle risorse previste dall'art. 42. Tale conglobamento e' garantito, in termini di capienza finanziaria, dal valore individuale dell'indennita' di direzione che, cessando di essere corrisposta, concorre alla costituzione del fondo per la posizione ed il risultato. 3. Per effetto dell'incremento di cui al comma 1, del conglobamento nella voce stipendio, dell'importo di cui al comma 2 e dell'intero importo dell'indennita' integrativa speciale, il nuovo stipendio tabellare annuo lordo e' determinato, come indicato nella Tabella B, in Euro 36.151,98 (L. 70.000.000) inclusa la tredicesima mensilita', a decorrere dal 31 dicembre 2001.