Art. 41.
                     Effetti dei nuovi stipendi
    1. Gli incrementi stipendiali di cui agli articoli  39 e 40 hanno
effetto  integralmente  sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario  di  quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di
buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'indennita' alimentare.
    2.   I  benefici  economici  risultanti  dall'applicazione  degli
articoli 39 e 40 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli
importi  ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con
diritto  a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti
dell'indennita'  di buonuscita e di licenziamento si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.