Art. 41. Effetti dei nuovi stipendi 1. Gli incrementi stipendiali di cui agli articoli 39 e 40 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'indennita' alimentare. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 39 e 40 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.