Art. 42.
                  Finanziamento della retribuzione
                     di posizione e di risultato
    1.  Per  il  finanziamento  della  retribuzione di posizione e di
risultato   sono  costituiti  fondi  regionali  in  cui  confluiscono
l'insieme   delle  risorse  gia'  dedicate  alla  corresponsione  del
trattamento  economico  accessorio  di  tutto  il personale dirigente
scolastico.  L'onere dell'assicurazione contro i rischi professionali
prevista  all'art.  36  va  detratto dalle risorse di cui al presente
comma  prima  della ripartizione nei fondi regionali delle risorse di
cui trattasi.
    2.  Il  fondo  di  cui  al  comma  1 e' altresi' alimentato dalle
seguenti ulteriori fonti di finanziamento:
      a)  a decorrere dal 1 gennaio 2001 un importo pro-capite pari a
 e 140,48 (lire 272.000) annui lordi;
      b)  le  quote  di  retribuzione  individuale  di anzianita' dei
dirigenti scolastici cessati dal servizio;
      c)   eventuali  risorse  aggiuntive  derivanti  dall'attuazione
dell'art. 43 della legge n. 449/1997;
      d)  le  risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi
di cui all'art. 26.
    3.  Concorre  a  formare  il  fondo  anche  l'importo individuale
dell'indennita'  di  direzione  che  cessa  di  essere corrisposta al
momento dell'attribuzione della retribuzione di posizione.
    4.  Confluiscono  permanentemente  nel fondo le risorse dell'anno
2001   di   cui   all'art.  41  del  contratto  collettivo  nazionale
integrativo  del  31  agosto 1999 non utilizzate per le finalita' ivi
indicate.  Le  medesime  risorse  riferite all'anno 2000, pari a Euro
7.746.853,49  (lire  15 miliardi) al lordo degli oneri riflessi, sono
utilizzabili  per  le  finalita'  del  fondo riferite alla componente
retributiva di risultato solo per l'anno 2001.
    5.  A decorrere dal 31 dicembre 2001, ed a valere sull'anno 2002,
confluiscono  altresi'  nel fondo le risorse che la legge finanziaria
per   l'anno   2002   stabilira'   per   il  processo  di  attuazione
dell'autonomia  scolastica  in  favore  del  personale  del  presente
contratto.
    6. Le risorse gia' dedicate al salario accessorio dovranno essere
ripartite  in  ambito  regionale  e per l'amministrazione centrale in
relazione al numero dei dirigenti scolastici in servizio.