Art. 43.
                      Retribuzione di posizione
    1.  Dal  1  gennaio  2001,  a valere sulle risorse che si rendono
effettivamente  disponibili ai sensi dell'art. 42, la retribuzione di
posizione   e'   definita,   per   ciascuna   funzione  dirigenziale,
nell'ambito  dell'85%  delle  risorse  complessive del fondo, entro i
seguenti  valori annui lordi per tredici mensilita': da Euro 1.477,07
(L.  2.860.000) che costituisce la parte fissa, ad un massimo di Euro
10.329,14 (L. 20.000.000).
    2.  In sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti
i  valori economici della retribuzione di posizione tenendo conto dei
criteri stabiliti all'art. 13, comma 5.
    3.  Le  risorse  destinate al finanziamento della retribuzione di
posizione  devono  essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse
che  a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per
la  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  secondo  i criteri
stabiliti in sede di contrattazione integrativa.