Art. 43. Retribuzione di posizione 1. Dal 1 gennaio 2001, a valere sulle risorse che si rendono effettivamente disponibili ai sensi dell'art. 42, la retribuzione di posizione e' definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive del fondo, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': da Euro 1.477,07 (L. 2.860.000) che costituisce la parte fissa, ad un massimo di Euro 10.329,14 (L. 20.000.000). 2. In sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i valori economici della retribuzione di posizione tenendo conto dei criteri stabiliti all'art. 13, comma 5. 3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.