Art. 44.
                      Retribuzione di risultato
    1.  A  partire  dall'anno scolastico 2001-2002, ed a valere sulle
risorse   finanziarie   dell'anno   2002,   al   fine  di  sviluppare
l'orientamento ai risultati, anche attraverso la valorizzazione della
quota  della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento
della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti scolastici sono
destinate  parte  delle  risorse  complessive  di cui all'art. 42, in
misura pari al 15% del totale delle disponibilita'.
    2.  Le  risorse  destinate al finanziamento della retribuzione di
risultato   devono   essere  integralmente  utilizzate  nell'anno  di
riferimento.  Ove  cio'  non  sia possibile, le eventuali risorse non
spese  sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di
risultato nell'anno successivo.
    3.  L'importo  annuo individuale della componente di risultato di
cui  al presente articolo non puo' in nessun caso essere inferiore al
20%  del  valore  annuo  della  retribuzione  di  posizione  in  atto
percepita nei limiti delle risorse disponibili.
    4.  Con  riferimento  ai  trascorsi  anni  scolastici 1999-2000 e
2000-2001,  in  prima  applicazione, e' corrisposto, per ciascuno dei
due  periodi, un importo annuo di Euro 516,46 (L. 1.000.000) per ogni
dirigente  scolastico.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del
presente  comma  sono  posti  a  carico delle risorse di all'art. 42,
comma 4.