Art. 44. Retribuzione di risultato 1. A partire dall'anno scolastico 2001-2002, ed a valere sulle risorse finanziarie dell'anno 2002, al fine di sviluppare l'orientamento ai risultati, anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti scolastici sono destinate parte delle risorse complessive di cui all'art. 42, in misura pari al 15% del totale delle disponibilita'. 2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove cio' non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo. 3. L'importo annuo individuale della componente di risultato di cui al presente articolo non puo' in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita nei limiti delle risorse disponibili. 4. Con riferimento ai trascorsi anni scolastici 1999-2000 e 2000-2001, in prima applicazione, e' corrisposto, per ciascuno dei due periodi, un importo annuo di Euro 516,46 (L. 1.000.000) per ogni dirigente scolastico. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico delle risorse di all'art. 42, comma 4.