Art. 46. Destinazione all'estero dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2001/2002 1. La destinazione all'estero dei dirigenti scolastici limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 ha luogo sulla base delle graduatorie permanenti formulate ai sensi dell'O.M. 16 maggio 1997 ridefinite in relazione alle due fasce di posti indicate nel comma successivo, nonche' aggiornate escludendo coloro che abbiano gia' compiuto un periodo all'estero superiore a quattordici anni o che non possano assicurare, per motivi di eta', almeno un quinquennio di servizio all'estero e con l'esclusione del personale di cui all'art. 5, comma 6, dell'accordo 11 dicembre 1996. Le graduatorie permanenti del 1997 cesseranno di avere efficacia a conclusione dell'anno scolastico 2001/2002. 2. La destinazione all'estero viene effettuata in relazione ai posti istituiti in corrispondenza delle seguenti due fasce: I fascia: direzioni didattiche delle scuole/uffici scolastici dei corsi di livello elementare ex art. 636 del decreto legislativo n. 297/1994; scuole secondarie di primo grado/uffici scolastici dei corsi di livello secondario di primo grado ex art. 636 del decreto legislativo n. 297/1994; istituti comprensivi (Scuola elementare e secondaria di primo grado); II fascia: scuole secondarie di secondo grado; istituti comprensivi (scuola elementare, scuola secondaria di primo e secondo grado). 3. Le graduatorie, ridefinite e riformulate con le modalita' e i criteri indicati nei commi precedenti, sono affisse all'Albo del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, Ufficio IV - e rimangono esposte per i successivi 5 giorni. Chiunque vi abbia interesse ha facolta' di prenderne visione entro il termine anzidetto e puo', entro tale termine, presentare reclamo scritto, per errori od omissioni, alla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, Ufficio IV, che, esaminati i reclami, puo' rettificare anche d'ufficio, le graduatorie. 4. In relazione ai posti disponibili alla data del 1 settembre 2001, l'amministrazione provvedera' allo scorrimento delle graduatorie dando la precedenza alle due categorie di personale, che era rientrato in territorio metropolitano alla fine dell'anno scolastico 1999/2000, che era inserito nelle graduatorie permanenti del 1997 e che si trovava nelle condizioni di poter ottenere la destinazione all'estero ai sensi del disposto dell'art. 5, commi 6 e 7, dell'accordo 11 dicembre 1996, per l'anno scolastico 2000-2001. Sulle destinazioni all'estero disposte in base alla graduatoria ridefinita si applica il disposto dell'art. 5, commi 6 e 7, dell'accordo 11 dicembre 1996. Si precisa che nel caso in cui la disponibilita' relativa alle singole graduatorie risulti pari all'unita' o ad un numero di posti dispari, il 50% di cui al citato comma 7 dell'art. 5 e' calcolato per difetto ed arrotondato all'unita' inferiore. Il limite del 50% non e' applicabile qualora, nell'anno di riferimento, il personale utilmente collocato in graduatoria risulti pari o inferiore ai posti disponibili. 5. A tal fine il Ministero degli affari esteri trasmette al personale cosi' individuato il telegramma di preavviso della destinazione unitamente all'elenco delle sedi disponibili invitandolo ad indicare le proprie preferenze. 6. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo l'accettazione, non assume servizio, viene depennato da tutte le graduatorie.