Art. 46.
                Destinazione all'estero dei dirigenti
             scolastici per l'anno scolastico 2001/2002
    1.   La   destinazione   all'estero   dei   dirigenti  scolastici
limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 ha luogo sulla base delle
graduatorie  permanenti  formulate  ai sensi dell'O.M. 16 maggio 1997
ridefinite  in  relazione  alle due fasce di posti indicate nel comma
successivo,  nonche'  aggiornate  escludendo  coloro che abbiano gia'
compiuto un periodo all'estero superiore a quattordici anni o che non
possano  assicurare,  per  motivi  di  eta', almeno un quinquennio di
servizio  all'estero e con l'esclusione del personale di cui all'art.
5, comma 6, dell'accordo 11 dicembre 1996.
    Le  graduatorie permanenti del 1997 cesseranno di avere efficacia
a conclusione dell'anno scolastico 2001/2002.
    2.  La  destinazione  all'estero viene effettuata in relazione ai
posti istituiti in corrispondenza delle seguenti due fasce:
      I  fascia:  direzioni didattiche delle scuole/uffici scolastici
dei  corsi  di livello elementare ex art. 636 del decreto legislativo
n.  297/1994;  scuole secondarie di primo grado/uffici scolastici dei
corsi  di  livello  secondario di primo grado ex art. 636 del decreto
legislativo  n.  297/1994;  istituti comprensivi (Scuola elementare e
secondaria di primo grado);
      II   fascia:  scuole  secondarie  di  secondo  grado;  istituti
comprensivi  (scuola elementare, scuola secondaria di primo e secondo
grado).
    3.  Le graduatorie, ridefinite e riformulate con le modalita' e i
criteri  indicati  nei  commi  precedenti,  sono affisse all'Albo del
Ministero  degli affari esteri - Direzione generale per la promozione
e  la  cooperazione culturale, Ufficio IV - e rimangono esposte per i
successivi  5  giorni.  Chiunque  vi  abbia  interesse ha facolta' di
prenderne  visione  entro  il  termine  anzidetto  e puo', entro tale
termine,  presentare  reclamo  scritto, per errori od omissioni, alla
Direzione  generale  per  la  promozione e la cooperazione culturale,
Ufficio   IV,  che,  esaminati  i  reclami,  puo'  rettificare  anche
d'ufficio, le graduatorie.
    4.  In  relazione  ai posti disponibili alla data del 1 settembre
2001,    l'amministrazione   provvedera'   allo   scorrimento   delle
graduatorie  dando la precedenza alle due categorie di personale, che
era   rientrato  in  territorio  metropolitano  alla  fine  dell'anno
scolastico  1999/2000,  che era inserito nelle graduatorie permanenti
del  1997  e  che  si  trovava  nelle condizioni di poter ottenere la
destinazione  all'estero ai sensi del disposto dell'art. 5, commi 6 e
7, dell'accordo 11 dicembre 1996, per l'anno scolastico 2000-2001.
    Sulle  destinazioni  all'estero disposte in base alla graduatoria
ridefinita  si  applica  il  disposto  dell'art.  5,  commi  6  e  7,
dell'accordo 11 dicembre 1996.
    Si  precisa  che  nel caso in cui la disponibilita' relativa alle
singole  graduatorie  risulti pari all'unita' o ad un numero di posti
dispari, il 50% di cui al citato comma 7 dell'art. 5 e' calcolato per
difetto ed arrotondato all'unita' inferiore. Il limite del 50% non e'
applicabile qualora, nell'anno di riferimento, il personale utilmente
collocato   in   graduatoria   risulti  pari  o  inferiore  ai  posti
disponibili.
    5.  A  tal  fine  il  Ministero  degli affari esteri trasmette al
personale   cosi'   individuato  il  telegramma  di  preavviso  della
destinazione unitamente all'elenco delle sedi disponibili invitandolo
ad indicare le proprie preferenze.
    6.  Il  personale  che  non  accetta  la destinazione o che, dopo
l'accettazione,  non  assume  servizio,  viene  depennato da tutte le
graduatorie.