Art. 47. Esaurimento di graduatoria 1. Nei casi di sopravvenuta urgente necessita' di assegnare personale ai posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle graduatorie, per esaurimento delle stesse, l'amministrazione, consultate le OO.SS., nel rispetto delle norme contenute nel presente accordo, ha facolta' di attingere alle graduatorie di altre aree linguistiche, con il consenso dell'interessato. Similmente, in caso di esaurimento di graduatorie, sono considerati nominabili per l'anno scolastico 2001/2002 per i posti all'estero anche coloro che, a seguito di precedente rinuncia erano stati esclusi dalle nomine per i successivi tre anni.