Art. 47.
                     Esaurimento di graduatoria
    1.  Nei  casi  di  sopravvenuta  urgente  necessita' di assegnare
personale  ai posti per i quali non sia possibile provvedere mediante
ricorso    alle    graduatorie,   per   esaurimento   delle   stesse,
l'amministrazione,  consultate  le  OO.SS.,  nel rispetto delle norme
contenute  nel  presente  accordo,  ha  facolta'  di  attingere  alle
graduatorie   di   altre   aree   linguistiche,   con   il   consenso
dell'interessato.  Similmente, in caso di esaurimento di graduatorie,
sono  considerati  nominabili  per  l'anno scolastico 2001/2002 per i
posti  all'estero  anche coloro che, a seguito di precedente rinuncia
erano stati esclusi dalle nomine per i successivi tre anni.