Art. 49.
                         Disposizioni finali
    1.  Sono  fatti  salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti gia'
adottati  dall'amministrazione  con  riferimento  al personale che si
trovava  in  servizio  all'estero  al  momento dell'entrata in vigore
della  legge  n. 147/2000, e a quello che, inserito sulle graduatorie
permanenti del 1997, aspirava alla destinazione all'estero per l'anno
scolastico 2000/200l.