Art. 49. Disposizioni finali 1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti gia' adottati dall'amministrazione con riferimento al personale che si trovava in servizio all'estero al momento dell'entrata in vigore della legge n. 147/2000, e a quello che, inserito sulle graduatorie permanenti del 1997, aspirava alla destinazione all'estero per l'anno scolastico 2000/200l.