Art. 5.
         Concertazione a seguito di informazione preventiva
    1.  Nelle  materie previste dalle lettere B), C), D), E), F), G),
I)  e  J) dall'art. 4, ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui
all'art. 9 puo' attivare, mediante richiesta scritta, la procedura di
concertazione per l'esame delle materie medesime.
    2.  La  concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano
entro  il  decimo  giorno  dalla  data  di ricezione della richiesta;
durante  la  concertazione  l'amministrazione  non  assume iniziative
unilaterali e le OO.SS. non assumono iniziative conflittuali.
    3.  La  concertazione si conclude nel termine massimo di quindici
giorni;  dell'esito  della  stessa  e'  redatto specifico verbale dal
quale  risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della
stessa;  al  termine  le  parti  riassumono i propri distinti ruoli e
responsabilita'.