Art. 50.
             Personale in particolari posizioni di stato
              e dirigenti scolastici utilizzati presso
               l'amministrazione centrale o regionale
                      della pubblica istruzione
    1.  Per  i  dirigenti  scolastici  ai quali, in base e nei limiti
stabiliti dalle norme vigenti, vengono assegnate dall'amministrazione
centrale   o   regionale   della   pubblica  istruzione  funzioni  di
collaborazione  in  strutture  di  staff  e in servizi di consulenza,
studio,  ricerca e supporto alle istituzioni scolastiche autonome, le
determinazioni  di  cui  al  comma  7  dell'art.  23 sono assunte dai
responsabili   degli   uffici  presso  i  quali  detto  personale  e'
utilizzato in base ai seguenti criteri generali:
      a) oggetto e complessita' gestionale delle funzioni affidate;
      b) posizione           nell'ambito          dell'organizzazione
dell'amministrazione;
      c) responsabilita' implicate dalla posizione;
      d) requisiti  richiesti  per  lo  svolgimento dell'attivita' di
competenza.
    2.  Trovano  applicazione per i tipi di incarichi di cui al comma
1,  l'art.  19,  comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n.
165/2001,   nonche',   in  quanto  applicabili,  i  criteri  generali
richiamati dall'art. 13.
    3.  Si  applica  a  tutto il personale compreso nell'area V della
dirigenza  l'art.  18,  comma  4 del CCNQ 7 agosto 1998 relativo alle
modalita'   di  utilizzo  dei  distacchi,  delle  aspettative  e  dei
permessi.
    Il  periodo  trascorso  dal  personale  compreso  nell'area  V in
posizione  di  comando,  distacco,  esonero,  aspettativa  sindacale,
utilizzazione  e  collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico
dell'amministrazione della pubblica istruzione, e' valido a tutti gli
effetti  come  servizio  di  istituto  nella  scuola,  anche  ai fini
dell'accesso  al  trattamento economico accessorio. A detto personale
competono,  pertanto,  tutte  le  voci  retributive,  ivi compresa la
retribuzione  di  posizione  (parte  fissa  e  parte  variabile) e di
risultato. La retribuzione di posizione (parte variabile) e quella di
risultato  sono  previste  nella  misura  media  nel  caso  in cui il
dirigente  non  sia  utilizzato  presso  l'amministrazione centrale o
regionale.  Gli  stessi  ricevono  un incarico nominale per la durata
corrispondente.  Le  sedi  affidate  per  incarico nominale diventano
disponibili per altro incarico.
    Restano   ferme  le  disposizioni  in  vigore  che  prevedono  la
validita'  del  periodo  trascorso  da questo personale scolastico in
altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.