Art. 50. Personale in particolari posizioni di stato e dirigenti scolastici utilizzati presso l'amministrazione centrale o regionale della pubblica istruzione 1. Per i dirigenti scolastici ai quali, in base e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, vengono assegnate dall'amministrazione centrale o regionale della pubblica istruzione funzioni di collaborazione in strutture di staff e in servizi di consulenza, studio, ricerca e supporto alle istituzioni scolastiche autonome, le determinazioni di cui al comma 7 dell'art. 23 sono assunte dai responsabili degli uffici presso i quali detto personale e' utilizzato in base ai seguenti criteri generali: a) oggetto e complessita' gestionale delle funzioni affidate; b) posizione nell'ambito dell'organizzazione dell'amministrazione; c) responsabilita' implicate dalla posizione; d) requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attivita' di competenza. 2. Trovano applicazione per i tipi di incarichi di cui al comma 1, l'art. 19, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, nonche', in quanto applicabili, i criteri generali richiamati dall'art. 13. 3. Si applica a tutto il personale compreso nell'area V della dirigenza l'art. 18, comma 4 del CCNQ 7 agosto 1998 relativo alle modalita' di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi. Il periodo trascorso dal personale compreso nell'area V in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'amministrazione della pubblica istruzione, e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico accessorio. A detto personale competono, pertanto, tutte le voci retributive, ivi compresa la retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile) e di risultato. La retribuzione di posizione (parte variabile) e quella di risultato sono previste nella misura media nel caso in cui il dirigente non sia utilizzato presso l'amministrazione centrale o regionale. Gli stessi ricevono un incarico nominale per la durata corrispondente. Le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico. Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validita' del periodo trascorso da questo personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.