Art. 7. Tempi, procedure materie e livelli di contrattazione integrativa 1. La contrattazione integrativa deve riferirsi agli istituti contrattuali rimessi a tale livello dal presente contratto e si svolge con le procedure previste dall'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 2. La contrattazione integrativa si svolge, a livello nazionale e regionale, sui criteri generali relativi a: livello nazionale: a) criteri generali per la assegnazione della retribuzione di posizione e di risultato; b) determinazione dei compensi per gli incarichi di cui all'art. 26, comma 1 (incarichi aggiuntivi); c) implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' dei dirigenti; d) linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento. livello regionale: a) determinazione della retribuzione di posizione; b) determinazione dei compensi per la retribuzione di risultato; c) iniziative in materia di pari opportunita'; d) applicazione del decreto legislativo n. 626/1994 e del decreto legislativo n. 242/1996; e) linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.