Art. 7.
                 Tempi, procedure materie e livelli
                    di contrattazione integrativa
    1.  La  contrattazione  integrativa  deve riferirsi agli istituti
contrattuali  rimessi  a  tale  livello  dal  presente contratto e si
svolge  con  le procedure previste dall'art. 40, comma 4, del decreto
legislativo n. 165/2001
    2. La contrattazione integrativa si svolge, a livello nazionale e
regionale, sui criteri generali relativi a:
livello nazionale:
    a) criteri  generali  per  la  assegnazione della retribuzione di
posizione e di risultato;
      b) determinazione   dei  compensi  per  gli  incarichi  di  cui
all'art. 26, comma 1 (incarichi aggiuntivi);
      c) implicazioni  delle innovazioni organizzative e tecnologiche
sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' dei dirigenti;
      d) linee   generali   per  la  realizzazione  di  programmi  di
formazione e aggiornamento.
livello regionale:
      a) determinazione della retribuzione di posizione;
      b) determinazione   dei   compensi   per   la  retribuzione  di
risultato;
      c) iniziative in materia di pari opportunita';
      d) applicazione  del  decreto  legislativo  n.  626/1994  e del
decreto legislativo n. 242/1996;
      e) linee   generali   per  la  realizzazione  di  programmi  di
formazione e aggiornamento.