Art. 9. Composizione delle delegazioni in sede di contrattazione integrativa 1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede di contrattazione integrativa, e' costituita come segue: dal titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione o da un suo delegato; dai dirigenti degli uffici interessati, appositamente individuati dall'amministrazione. 2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta da rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali di area firmatarie del presente contratto.