Art. 9.
               Composizione delle delegazioni in sede
                    di contrattazione integrativa
    1.  La  delegazione  trattante  di  parte  pubblica,  in  sede di
contrattazione integrativa, e' costituita come segue:
      dal  titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione
o da un suo delegato;
      dai   dirigenti   degli   uffici   interessati,   appositamente
individuati dall'amministrazione.
    2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta da
rappresentanti  di  ciascuna  delle  organizzazioni sindacali di area
firmatarie del presente contratto.