L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 27 febbraio 2002;
Premesso che:
  rispetto   al   valore  preso  a  riferimento  nella  deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita)  27  dicembre  2001, n. 319/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002 (di seguito:
deliberazione n. 319/01) di aggiornamento della tariffa elettrica, il
costo  unitario  riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una
variazione maggiore del 2%;
  l'art.  2  del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   21   novembre   2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  280  del 30 novembre 2000, come
modificato  dal  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 10
dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 291 del 15 dicembre 2001 (di seguito: decreto 21 novembre 2000) ha
disposto,  tra  l'altro, la cessione dei diritti e delle obbligazioni
relative  all'acquisto  di  energia  elettrica,  comunque prodotta da
altri  operatori  nazionali,  da parte dell'Enel S.p.a. alla societa'
Gestore  della  rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il
Gestore  della  rete)  ai  sensi  dell'art.  3, comma 12, del decreto
legislativo  16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/1999);
  l'art.  4,  comma 1, del decreto 21 novembre 2000, prevede che fino
all'entrata  in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5,
comma  1,  del  decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore della rete
ceda  l'energia  elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9
gennaio  1991,  n.  9, nonche' quella prodotta da parte delle imprese
produttrici-distributrici,  ai  sensi  del titolo IV, lettera B), del
provvedimento  Comitato  interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992,
n.  6  (di  seguito:  provvedimento  CIP n. 6/92), mediante procedure
concorsuali,   disciplinate   dall'Autorita'   secondo   criteri   di
pubblicita',   trasparenza   e   non   discriminazione,   secondo  le
disposizioni  contenute  nel  decreto 21 novembre 2000 e comunque con
modalita'  preventivamente  comunicate  al  Ministero delle attivita'
produttive;
  il Gestore della rete ha comunicato con lettera in data 20 febbraio
2002  (prot. Autorita' n. 003532 del 21 febbraio 2002), l'esito delle
procedure  concorsuali  per  la cessione su base annuale dell'energia
elettrica  di  cui  all'art.  3, comma 12, del decreto legislativo n.
79/1999, in base al disposto del decreto del Ministero dell'industria
21  novembre  2000  e  della deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre
2001,  n.  308/01  (di  seguito:  deliberazione  n.  308/01)  e della
deliberazione  dell'Autorita'  31 gennaio 2002, n. 20/02 (di seguito:
deliberazione n. 20/02);
Visti:
  la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  il decreto legislativo n. 79/1999;
  l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
  il   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato   19   dicembre   1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 15 gennaio
1999,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11
del 15 gennaio 1999;
  il   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000;
  il decreto 21 novembre 2000;
  il provvedimento CIP n. 6/92;
Viste:
  la   deliberazione   dell'Autorita'   26  giugno  1997,  n.  70/97,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30
giugno  1997  (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed
integrata  dall'Autorita'  con  deliberazione  21  ottobre  1997,  n.
106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255
del  31  ottobre  1997,  deliberazione  23 dicembre  1997, n. 136/97,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29
dicembre  1997,  deliberazione  24  giugno 1998, n. 74/98, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 150 del 30 giugno
1998,  deliberazione  27  ottobre  1998,  n. 132/98, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 255 del 31 ottobre 1998,
deliberazione  22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie  generale  -  n.  304  del  31  dicembre  1998,
deliberazione  25  febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie   generale  -  n.  48  del  27  febbraio  1999,
deliberazione  22  aprile  1999,  n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione
24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 152 del 1 luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n.
125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202
del  28  agosto  1999,  deliberazione  25 ottobre  1999,  n.  160/99,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 30
ottobre  1999,  deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 306 del 31 dicembre
1999 supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n.
39/00,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49
del  29  febbraio  2000,  deliberazione  21 aprile  2000,  n.  81/00,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 28
aprile  2000,  deliberazione  22  giugno  2000, n. 113/00, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 151 del 30 giugno
2000,  e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n.  203  del  31 agosto 2000, deliberazione 24
ottobre  2000, n. 198/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000,
n.  244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
4  del  5  gennaio  2001,  supplemento  ordinario,  deliberazione  20
febbraio  2001, n. 27/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione n. 90/01, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 107 del 10 maggio
2001,  deliberazione n. 146/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  - n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione n. 189/01,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 231 del 13
settembre  2001,  deliberazione  n. 242/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie   generale  -  n.  260  dell'8  novembre  2001,
deliberazione n. 319/01;
  la   deliberazione  dell'Autorita'  20  dicembre  2000,  n.  230/00
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  supplemento ordinario - serie
generale  -  n.  4  del  5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n.
230/00);
  il  testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione dei servizi di trasporto, di
misura  e  di  vendita  dell'energia,  riportato nell'allegato A alla
deliberazione  dell'Autorita'  15 novembre 2001, n. 262/01 pubblicato
nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 297 del 22 dicembre 2001 (di seguito: testo integrato);
  la deliberazione n. 308/01;
  deliberazione   27  dicembre  2001,  n.  316/01,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 2002;
  la   deliberazione  dell'Autorita'  27  dicembre  2001,  n.  318/01
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 15
gennaio 2002;
  la deliberazione n. 20/02;
Considerato che:
  ai  sensi  dell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00 il
parametro  Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto
dell'energia   elettrica  prodotta  da  impianti  termoelettrici  che
utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma
6.5,  della  deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorita',
all'inizio  di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in
aumento  o in diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, definito
come  il  costo  unitario  riconosciuto  dei  combustibili, di cui al
medesimo art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;
  il  prezzo  medio  del  paniere di combustibili fossili sui mercati
internazionali,   di   cui  all'allegato  n.  1  della  deliberazione
dell'Autorita'  n.  24/99,  come  modificato  dalla  deliberazione n.
146/01,  e' determinato sulla base delle quotazioni mensili, espresse
in  US$/barile  (Fob  Breakeven  Price),  rilevate  a  Rotterdam, dei
quattro  greggi  Arabian Light, Iranian Light, AlgeriaSaharan Blend e
Lybia-Zuetina,  pubblicate  dal  Platt's  Oilgram Price Report, nella
tabella  World  Crude  Oil  Price,  e delle quotazioni settimanali di
alcuni  tipi  di  carbone assunti a riferimento, provenienti da Stati
Uniti  d'America,  Sud  Africa,  Cina, Polonia, Colombia e Venezuela,
riportate  dalla pubblicazione Coal Week International, nella tabella
Steam Coal Assessment;
  alcuni  tipi  di  greggio  assunti  a  riferimento  nel  paniere di
combustibili    fossili    sui   mercati   internazionali,   di   cui
all'allegato 1  della  deliberazione  dell'Autorita'  n.  24/99, come
modificato  dalla  deliberazione  n.  146/01,  e  precisamente quelli
denominati  Algeria-Saharan  Blend e Lybia-Zuetina non risultano piu'
quotati  con  riferimento  al mercato di Rotterdam e non vengono piu'
riportati  nella pubblicazione Platt's Oilgram Price Report a partire
dal 1 gennaio 2002;
  alcuni  tipi  di  carbone  assunti  a  riferimento  nel  paniere di
combustibili    fossili    sui   mercati   internazionali,   di   cui
all'allegato 1  della  deliberazione  dell'Autorita'  n.  24/99, come
modificato  dalla  deliberazione  n.  146/01,  e  precisamente quello
denominato  Usa-Gulf  Coast (12500 Btu/lb, 1,0% S, 12% Ash) non viene
piu' riportato dalla pubblicazione Platt's International Coal Report,
che  ha  incorporato  la  pubblicazione  Coal  Week  International, a
partire   dal   1   gennaio   2002,   mentre  quelli  denominati  Sud
Africa-Richards  Bay (11500 Btu/lb, 1,0% S, 16% Ash) e Polonia-Baltic
Ports  (12600  Btu/lb,  0,8%  S,  8,5%  Ash)  sono  stati sostituiti,
rispettivamente,  dai  carboni  denominati  Sud  Africa-Richards  Bay
(11200 Btu/lb, 1,0% S, 16% Ash) e Polonia-Baltic Ports (11300 Btu/lb,
0,8% S, 15% Ash);
  ai  sensi del comma 20.2, del testo integrato i parametri gamma, PG
e  PG  in  base  T e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorita'
prima   dell'inizio   di   ciascun  bimestre  qualora  si  registrino
variazioni,  in  aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro
Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso;
  ai  sensi  del  comma 22.5, del testo integrato la componente PV e'
pubblicata  dall'Autorita'  prima  dell'inizio  di  ciascun  bimestre
qualora  si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori
del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in
corso;
  ai  sensi  del  comma  34.6  del  testo  integrato,  i valori delle
componenti  tariffarie  A,  ad  esclusione di quelli della componente
tariffaria A7, sono determinati dall'Autorita';
Considerato altresi' che:
  ai  sensi  del  comma  42.1 del testo integrato, il conto per nuovi
impianti  da  fonti  rinnovabili  ed  assimilate viene utilizzato tra
l'altro  per  coprire la differenza tra i costi sostenuti dal Gestore
della  rete per l'acquisto di energia elettrica ai sensi dell'art. 3,
comma  12,  del  decreto legislativo n. 79/1999 e la somma dei ricavi
derivanti  dalla  vendita  dell'energia elettrica sul mercato e dalla
vendita dei diritti di cui all'art. 11, comma 3, del medesimo decreto
legislativo;
  le  entrate derivanti dall'applicazione della componente tariffaria
A7 sono anche destinate alla copertura dell'onere ammesso al rimborso
del  conto  per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di
cui al comma 40.1, lettera b), del testo integrato;
  le  previsioni  di  entrata  relative alla componente tariffaria A7
devono  essere modificate per tenere conto sia degli aggiornamenti in
corso  d'anno delle previsioni relative alla produzione idroelettrica
per  l'anno  2002,  sia  degli  aggiornamenti  delle previsioni circa
l'andamento del parametro Ct nell'anno 2002;
  la rideterminazione dell'onere annuale, di cui all'art. 9, comma 2,
del  decreto  26  gennaio  2000,  ed il termine previsto dall'art. 9,
comma   2,   ultimo  periodo,  del  medesimo  decreto  comportano  la
necessita'  di  prevedere  la  copertura, a titolo di acconto e salvo
conguaglio,  dei  costi  delle  attivita' di cui all'art. 8, comma 1,
lettera c), punto iii), del decreto 26 gennaio 2000;
  i costi previsti per l'anno 2002 dalla societa' SoGIN S.p.a. per lo
svolgimento  delle  attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettera c),
punti  i),  ii)  e  iv), del decreto 26 gennaio 2000, e dal Consorzio
smantellamento  impianti  del  ciclo del combustibile nucleare per lo
svolgimento  delle  attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettera c),
punto  iii), e presentati all'Autorita' in data 27 settembre 2001 non
risultano inferiori a quelli richiesti per l'anno 2001;
Ritenuta l'opportunita' di:
  modificare  la  disciplina  relativa alla determinazione del prezzo
medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali,
di   cui  all'allegato  n.  1  della  deliberazione  n.  24/99,  come
modificato  dalla deliberazione n. 146/01, individuando le quotazioni
dei  greggi  sostitutive  della  tipologia  Algeria-Saharan  Blend  e
Lybia-Zuetina e le quotazioni dei carboni sostitutive della tipologia
Usa-Gulf Coast (12500 Btu/lb, 1,0% S, 12% Ash) e Polonia-Baltic Ports
(12600 Btu/lb, 0,8% S, 8,5% Ash) da assumere come riferimento al fine
della determinazione in parola;
  adeguare la componente tariffaria A3, tenuto conto dell'esito delle
procedure  concorsuali  per  la cessione su base annuale dell'energia
elettrica  di  cui  all'art.  3, comma 12, del decreto legislativo n.
79/1999   e  della  variazione  della  previsione  circa  le  entrate
derivanti dall'applicazione della componente tariffaria A7;
  riconoscere,  a  titolo  di  acconto  e  salvo  conguaglio,  per il
bimestre  marzo-aprile  2002, un'aliquota della componente tariffaria
A2  pari  a  quella  stabilita per il secondo semestre 2001 a seguito
dell'adeguamento  della  medesima componente tariffaria stabilito con
la deliberazione n. 146/01;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni
riportate   all'art.   1   del   testo  integrato,  allegato  A  alla
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 18
ottobre  2001,  n. 228/01 e sue successive modificazioni (di seguito:
testo integrato).