IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e al tutela del comsumatore Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con regolamento (CE) n. 245/2002 della commissione dell'8 febbraio 2002, la denominazione "Asparago bianco di Cimadolmo" riferita ai prodotti ortofrutticoli, e' iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo n. 3, del regolamento (CEE) n. 2081/1992; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta "Asparago bianco di Cimadolmo", affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio italiano; Provvede: Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta "Asparago bianco di Cirnadolmo", registrata in sede comunitaria con regolamcnto (CE) n. 245/2002 dell'8 febbraio 2002. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione "Asparago bianco di Cimadolmo" possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione "Indicazione geografica protetta" solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/1992 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 18 febbraio 2002 Il direttore generale reggente: Ambrosio