IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e al tutela del comsumatore

  Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Considerato che, con regolamento (CE) n. 245/2002 della commissione
dell'8 febbraio 2002, la denominazione "Asparago bianco di Cimadolmo"
riferita  ai  prodotti  ortofrutticoli, e' iscritta quale indicazione
geografica  protetta  nel  registro  delle  denominazioni  di origine
protette  (D.O.P.)  e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.)
previsto  dall'art.  6,  paragrafo  n.  3,  del  regolamento (CEE) n.
2081/1992;
  Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana il disciplinare di produzione e
la   scheda   riepilogativa  della  indicazione  geografica  protetta
"Asparago  bianco  di Cimadolmo", affinche' le disposizioni contenute
nei  predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes
sul territorio italiano;
                              Provvede:
  Alla  pubblicazione  degli  allegati  disciplinare  di produzione e
scheda  riepilogativa della indicazione geografica protetta "Asparago
bianco di Cirnadolmo", registrata in sede comunitaria con regolamcnto
(CE) n. 245/2002 dell'8 febbraio 2002.
  I  produttori  che  intendono  porre  in commercio la denominazione
"Asparago  bianco  di  Cimadolmo"  possono  utilizzare,  in  sede  di
presentazione  e  designazione del prodotto, la menzione "Indicazione
geografica  protetta"  solo  sulle produzioni conformi al regolamento
(CEE)  n.  2081/1992 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni
previste dalla normativa vigente in materia.
    Roma, 18 febbraio 2002
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio