Art. 14.
                          Norme transitorie

  1.  Per i procedimenti gia' iniziati alla data di entrata in vigore
del  presente  regolamento,  valgono  le  disposizioni  contenute nel
precedente decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678.
  2.  Fino  all'attivazione  delle  direzioni regionali, previste dal
regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia,   i   procedimenti
dichiarati  propri  delle  direzioni  regionali  sono attribuiti alla
competenza  delle  direzioni  compartimentali.  Tale  circostanza  e'
segnalata  nell'allegata tabella mediante il simbolo "*". Qualora per
detti    procedimenti   l'autorita'   competente   all'adozione   del
provvedimento   finale   e'   il   direttore   compartimentale,  tale
circostanza  e'  segnalata  nell'allegata tabella mediante il simbolo
"**".