Art. 14. Norme transitorie 1. Per i procedimenti gia' iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nel precedente decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678. 2. Fino all'attivazione delle direzioni regionali, previste dal regolamento di amministrazione dell'Agenzia, i procedimenti dichiarati propri delle direzioni regionali sono attribuiti alla competenza delle direzioni compartimentali. Tale circostanza e' segnalata nell'allegata tabella mediante il simbolo "*". Qualora per detti procedimenti l'autorita' competente all'adozione del provvedimento finale e' il direttore compartimentale, tale circostanza e' segnalata nell'allegata tabella mediante il simbolo "**".