Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Agenzia abbia formale notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 2. Qualora l'atto iniziale del procedimento promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta o della proposta da parte dell'unita' organizzativa responsabile del procedimento. 3. In riferimento alle istanze per le quali non sussiste l'obbligo a provvedere, il termine iniziale decorre dalla comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.