Art. 2.
    Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

  1.  Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla
data  in  cui  l'Agenzia abbia formale notizia del fatto da cui sorge
l'obbligo di provvedere.
  2.  Qualora  l'atto  iniziale  del procedimento promani da organo o
ufficio  di  altra  amministrazione, il termine decorre dalla data di
ricevimento  della  richiesta  o  della proposta da parte dell'unita'
organizzativa responsabile del procedimento.
  3.  In riferimento alle istanze per le quali non sussiste l'obbligo
a   provvedere,  il  termine  iniziale  decorre  dalla  comunicazione
all'interessato dell'avvio del procedimento.