Art. 3.
                   Decorrenza del termine iniziale
              per i procedimenti a iniziativa di parte

  1.  Per  i  procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale
decorre  dalla  data  di  ricevimento della domanda o dell'istanza da
parte dell'unita' organizzativa responsabile del procedimento.
  2.  La  domanda  o  l'istanza deve essere redatta nelle forme e nei
modi  stabiliti  dall'Agenzia,  ove  determinati  e  portati a idonea
conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista
documentazione,  dalla  quale  risulti la sussistenza dei requisiti e
delle  condizioni  richiesti da legge o da regolamento per l'adozione
del provvedimento.
  3.   All'atto  della  presentazione  della  domanda  e'  rilasciata
all'interessato   una   ricevuta   contenente,   ove   possibile,  le
indicazioni  di  cui all'art. 8 della legge n. 241 del 1990. Le dette
indicazioni   sono  comunque  fornite  all'atto  della  comunicazione
dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della medesima legge n.
241  e  all'art.  4  del  presente  regolamento.  Per le domande o le
istanze  inviate  a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata
con  avviso  di  ricevimento,  la  ricevuta e' costituita dall'avviso
stesso.
  4.  Ove  la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o  incompleta,  il
responsabile  del  procedimento  ne da' comunicazione all'interessato
entro  sessanta  giorni,  indicando  le  cause  dell'irregolarita'  o
dell'incompletezza.  In questi casi il termine iniziale decorre dalla
presentazione da ricevimento della domanda perfezionata o completata.
  5.  Restano  salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di
procedere  agli  accertamenti  d'ufficio  previsti,  rispettivamente,
dagli articoli 38 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.