Art. 4. Comunicazione dell'inizio del procedimento 1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali, dal provvedimento, possa derivare un pregiudizio. 2. L'avvio del procedimento e' comunicato ai soggetti di cui al comma 1 mediante comunicazione personale contenente, ove gia' non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241 del 1990. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241 del 1990, mediante altre forme idonee. 3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione stessa, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire, nel termine di dieci giorni, gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento. 4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.