Art. 4.
             Comunicazione dell'inizio del procedimento

  1.  Salvo  che  non  sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari  esigenze  di celerita', il responsabile del procedimento
da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei
confronti  dei  quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti,  ai  soggetti  la  cui  partecipazione  al  procedimento sia
prevista  da  legge  o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o
facilmente individuabili, ai quali, dal provvedimento, possa derivare
un pregiudizio.
  2.  L'avvio  del  procedimento  e' comunicato ai soggetti di cui al
comma  1  mediante  comunicazione  personale contenente, ove gia' non
rese  note  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3, le indicazioni di cui
all'art.  8 della legge n. 241 del 1990. Qualora, per il numero degli
aventi  titolo,  la  comunicazione personale risulti, per tutti o per
taluni  di  essi,  impossibile o particolarmente gravosa, nonche' nei
casi   in   cui  vi  siano  particolari  esigenze  di  celerita',  il
responsabile del procedimento procede, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
della legge n. 241 del 1990, mediante altre forme idonee.
  3.  L'omissione,  il  ritardo o l'incompletezza della comunicazione
puo'  essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai
soggetti  che  abbiano  titolo  alla  comunicazione  stessa, mediante
segnalazione  scritta  al dirigente preposto all'unita' organizzativa
competente,  il  quale  e'  tenuto  a  fornire,  nel termine di dieci
giorni, gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie,
anche  ai  fini  dei  termini  posti per l'intervento del privato nel
procedimento.
  4.  Resta  fermo  quanto  stabilito dal precedente art. 3 in ordine
alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.