Art. 5. Partecipazione al procedimento 1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge n. 241 del 1990, presso le sedi degli uffici dell'Agenzia sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento. 2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della legge n. 241 del 1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la relativa durata, sempre che il procedimento non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non puo' comunque determinare la proroga del termine finale.