Art. 5.
Partecipazione  al  procedimento    1. Ai sensi dell'art. 10, lettera
a),  della  legge  n.  241  del  1990,  presso  le  sedi degli uffici
dell'Agenzia  sono  rese note, mediante affissione in appositi albi o
con  altre  idonee  forme  di  pubblicita', le modalita' per prendere
visione degli atti del procedimento.
  2.  Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della legge n. 241 del 1990,
coloro  che  hanno  titolo  a  prendere parte al procedimento possono
presentare  memorie  e documenti entro un termine pari a due terzi di
quello fissato per la relativa durata, sempre che il procedimento non
sia  gia'  concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre il
detto  termine  non  puo' comunque determinare la proroga del termine
finale.