Art. 6. Termine finale del procedimento 1. I termini per la conclusione dei procedimenti di cui alla tabella indicata al comma 2 dell'art. l si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale, ovvero, nel caso di provvedimenti recettivi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione; essi sono comprensivi, in ogni caso, dei tempi normalmente necessari per l'acquisizione dei pareri obbligatori. 2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 16 e dall'art. 17 della legge n. 241 del 1990, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Agenzia del territorio, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. Nei casi in cui l'emissione del provvedimento o atto finale sia ritardata o impedita dall'adozione di atti di competenza di altre amministrazioni, determinando l'inosservanza del termine di conclusione, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al soggetto interessato. 3. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale. 4. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale l'Agenzia deve adottare la propria determinazione.