Art. 6.
                   Termine finale del procedimento

  1.  I  termini  per  la  conclusione  dei  procedimenti di cui alla
tabella  indicata  al comma 2 dell'art. l si riferiscono alla data di
adozione  del provvedimento finale, ovvero, nel caso di provvedimenti
recettivi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione;
  essi   sono  comprensivi,  in  ogni  caso,  dei  tempi  normalmente
necessari per l'acquisizione dei pareri obbligatori.
  2.  Ove  nel  corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle
ipotesi  previste  dall'art. 16 e dall'art. 17 della legge n. 241 del
1990, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Agenzia del
territorio,  il  termine  finale  del  procedimento  deve  intendersi
comprensivo  dei  periodi di tempo necessari per l'espletamento delle
fasi  stesse.  Nei  casi  in cui l'emissione del provvedimento o atto
finale  sia  ritardata o impedita dall'adozione di atti di competenza
di  altre amministrazioni, determinando l'inosservanza del termine di
conclusione, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al
soggetto interessato.
  3.  Ove  non  sia  diversamente  disposto,  per  i  procedimenti di
modifica  di  provvedimenti  gia'  emanati  si  applicano  gli stessi
termini finali indicati per il procedimento principale.
  4.  Quando  la  legge  preveda  che  la domanda dell'interessato si
intende  respinta  o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato
tempo  dalla  presentazione della domanda stessa, il termine previsto
dalla  legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto
o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale
l'Agenzia deve adottare la propria determinazione.