Art. 7.
                    Responsabile del procedimento

  1.  Il  responsabile dell'unita' organizzativa ai sensi dell'art. 5
della  legge  n.  241  del  1990,  puo'  affidare ad altro dipendente
addetto  all'unita'  la  responsabilita'  del-l'istruttoria e di ogni
altro adempimento inerente al singolo procedimento.
  2.  Il  responsabile  del  procedimento  esercita  le  attribuzioni
contemplate  dall'art.  6  della legge n. 241 del 1990 e dal presente
regolamento   e   svolge  tutti  gli  altri  compiti  indicati  nelle
disposizioni  organizzative  e  di  servizio nonche' quelli attinenti
all'applicazione  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.