Art. 7. Responsabile del procedimento 1. Il responsabile dell'unita' organizzativa ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241 del 1990, puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' del-l'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. 2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge n. 241 del 1990 e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonche' quelli attinenti all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.