Art. 8.
      Organo competente per l'adozione del provvedimento finale

  1.  Il  provvedimento  finale  e'  adottato  dal  responsabile  deI
procedimento  di  cui  all'art.  7,  ovvero dall'organo espressamente
indicato  nella  tabella  allegata,  fermo  restando  la  facolta' di
delega, ove consentita dalla legge.