Art. 9. Integrazione e modificazione del presente regolamento 1. I termini e i soggetti responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito atto, con le modalita' previste nel presente regolamento. 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'Agenzia verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.