Art. 9.
        Integrazione e modificazione del presente regolamento

  1.   I   termini   e   i  soggetti  responsabili  dei  procedimenti
amministrativi  individuati  successivamente  alla data di entrata in
vigore  del  presente  regolamento  saranno disciplinati con apposito
atto, con le modalita' previste nel presente regolamento.
  2.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore del presente
regolamento,  e  successivamente ogni tre anni, l'Agenzia verifica lo
stato   di  attuazione  della  normativa  emanata  e  apporta,  nelle
prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.