Art 2.

                      Maggiorazioni dei consumi

  1.   Le   regioni  e  le  province  autonome  possono  disporre  le
maggiorazioni  di cui all'allegato 1, punti 19 e 20, quando ricorrono
le condizioni ivi riportate.
  2.   Per   altre   particolari   condizioni  presenti  sul  proprio
territorio, quali:
    a) acclivita'  e  frammentazione  per  i trasferimenti aziendali,
trasporto dei prodotti agricoli e lavorazioni;
    b) condizioni   climatiche   particolari  per  l'irrigazione,  il
riscaldamento delle serre e degli allevamenti;
    c) elevate   profondita'   delle   falde   da   cui  attingere  e
specificita' colturali per l'irrigazione;
    d) siccita' e alluvioni;
    e) ordinamenti  e  tecniche  colturali  particolari localmente in
uso,
  le  regioni  e  le  province  autonome  possono  disporre  motivate
maggiorazioni  delle  attribuzioni  di  cui  all'allegato 1, entro la
misura  massima del 100% oltre le maggiorazioni previste dal medesimo
allegato,  punti  19  e  20, dandone comunicazione al Ministero delle
politiche agricole e forestali.