Art 2. Maggiorazioni dei consumi 1. Le regioni e le province autonome possono disporre le maggiorazioni di cui all'allegato 1, punti 19 e 20, quando ricorrono le condizioni ivi riportate. 2. Per altre particolari condizioni presenti sul proprio territorio, quali: a) acclivita' e frammentazione per i trasferimenti aziendali, trasporto dei prodotti agricoli e lavorazioni; b) condizioni climatiche particolari per l'irrigazione, il riscaldamento delle serre e degli allevamenti; c) elevate profondita' delle falde da cui attingere e specificita' colturali per l'irrigazione; d) siccita' e alluvioni; e) ordinamenti e tecniche colturali particolari localmente in uso, le regioni e le province autonome possono disporre motivate maggiorazioni delle attribuzioni di cui all'allegato 1, entro la misura massima del 100% oltre le maggiorazioni previste dal medesimo allegato, punti 19 e 20, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.