Art. 3.

                            Norme finali

  1.  I  decreti  ministeriali  24  febbraio 2000 e 9 marzo 2001 sono
abrogati.
  2.  Con  successivo  decreto  si potra' procedere alla modifica del
presente provvedimento e dell'annesso allegato 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 febbraio 2002
                                                Il Ministro: Alemanno