Art. 3. Norme finali 1. I decreti ministeriali 24 febbraio 2000 e 9 marzo 2001 sono abrogati. 2. Con successivo decreto si potra' procedere alla modifica del presente provvedimento e dell'annesso allegato 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 febbraio 2002 Il Ministro: Alemanno