Art. 3.

  1.  L'autorizzazione  provvisoria  di  cui all'art. 1 decorre dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  2.  Durante  il  periodo  di validita' il Ministero delle attivita'
produttive  - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita'
-   Ispettorato   tecnico,  si  riserva  di  effettuare  verifiche  e
controlli,  anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare
la  permanenza  dei  requisiti  di  base  e  il  regolare svolgimento
dell'attivita'.
  3.  Ove  nel  corso  dell'attivita',  anche  a seguito dei previsti
controlli   venga  accertato  il  non  mantenimento  delle  capacita'
tecniche,  professionali  e  strumentali  o la mancata osservanza dei
criteri  minimi  di  cui  all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE,
anche  per  sopravvenute  variazioni  agli stessi non preventivamente
concordate, si procede alla revoca dell'autorizzazione.
  4.  Tutti  gli  atti  relativi all'attivita' di certificazione, ivi
compresi  rapporti  di  prova  e  relazioni  tecniche,  devono essere
conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.