Art. 2.

  1.  La  certificazione  CE  di cui al precedente art. 1 deve essere
svolta  secondo  le  forme,  modalita'  e  procedure  previste  dalla
direttiva  2000/14/CE  e  nel  pieno  rispetto  e  mantenimento della
struttura  dell'organismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del
personale   e   risorse  strumentali  cosi'  come  individuate  nella
documentazione presentata all'Ispettorato tecnico.
  2.  Con  particolare  riferimento  all'approvazione  del sistema di
garanzia  di qualita' totale del fabbricante, l'organismo autorizzato
procedera',  secondo  il  punto 4.4  dell'allegato VIII, a periodiche
prove   dei  livelli  di  emissione  sonora,  relazionando  a  questa
Amministrazione con le modalita' di cui al successivo comma 3.
  3.  Con  periodicita'  trimestrale,  copia  integrale  su  supporto
magnetico  delle  certificazioni  rilasciate  e' inviata al Ministero
delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita' - Ispettorato tecnico.
  4.  Entro  il  31 dicembre di ogni anno di validita' della presente
autorizzazione   l'organismo   invia  al  Ministero  delle  attivita'
produttive  - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita'
-  Ispettorato  tecnico,  evidenza  documentale  di partecipazione ad
attivita'  di studio e coordinamento, anche internazionali, nel campo
della   materia   oggetto   dell'autorizzazione   nonche'   relazione
sull'attivita' svolta.