Art. 3.

  1.  Alla  struttura  di  missione  e'  assegnato  un contingente di
quattro  unita' di personale con qualifica dirigenziale, con funzioni
di  consulenza,  collaborazione e studio in relazione alle specifiche
linee di attivita' della struttura.
  2. Il predetto contingente e' aggiuntivo rispetto a quello previsto
dall'art.  5,  comma  5, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 agosto 2000.
  3.  Ai  dirigenti assegnati alla struttura di missione ai sensi del
comma  1  e'  attribuito  il  trattamento  economico accessorio nella
misura  massima  spettante ai dirigenti di seconda fascia in servizio
presso i dipartimenti e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.