Art. 3. 1. Alla struttura di missione e' assegnato un contingente di quattro unita' di personale con qualifica dirigenziale, con funzioni di consulenza, collaborazione e studio in relazione alle specifiche linee di attivita' della struttura. 2. Il predetto contingente e' aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000. 3. Ai dirigenti assegnati alla struttura di missione ai sensi del comma 1 e' attribuito il trattamento economico accessorio nella misura massima spettante ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso i dipartimenti e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.