Art. 4. 1. Alla struttura di missione e' altresi' assegnato un contingente di personale cosi' composto: 14 dipendenti di area C; 8 dipendenti di area B. 2. I predetti dipendenti, individuati tra il personale gia' in servizio presso gli uffici della Presidenza del Consiglio ovvero collocati in comando o fuori ruolo o comunque messi a disposizione da altre amministrazioni, sono assegnati alla struttura di missione con provvedimento del segretario generale. 3. Per le esigenze della struttura di missione possono essere nominati esperti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il presente decreto sara' trasmesso all'ufficio di bilancio e ragioneria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il visto. Roma, 15 febbraio 2002 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi