Art. 4.

  1.  Alla struttura di missione e' altresi' assegnato un contingente
di personale cosi' composto:
    14 dipendenti di area C;
    8 dipendenti di area B.
  2.  I  predetti  dipendenti,  individuati  tra il personale gia' in
servizio  presso  gli  uffici  della  Presidenza del Consiglio ovvero
collocati in comando o fuori ruolo o comunque messi a disposizione da
altre  amministrazioni, sono assegnati alla struttura di missione con
provvedimento del segretario generale.
  3.  Per  le  esigenze  della  struttura  di missione possono essere
nominati  esperti  ai  sensi  dell'art.  9 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  all'ufficio  di bilancio e
ragioneria  presso  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri per il
visto.
    Roma, 15 febbraio 2002


                                         Il Presidente
                                  del Consiglio dei Ministri
                                           Berlusconi