Art. 3.

         Responsabili delle aree e coordinatore dell'ufficio

  1.  I capi delle aree di cui all'art. 2, comma 3, sono nominati con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  tra  operatori  del settore
dell'informazione,  anche  estranei alla pubblica amministrazione, in
possesso  di specifica capacita' ed esperienza nel campo dei mezzi di
informazione e comunicazione.
  2.  Ad  uno dei capi delle aree di cui all'art. 2, comma 3, lettere
a),  b)  e  c)  potranno essere conferite le funzioni di coordinatore
dell'ufficio.
  3.  I  capi  delle  aree  di  cui al comma 1 devono comunque essere
iscritti all'albo nazionale dei giornalisti.
  4.  Il  rapporto di lavoro dei capi area di cui ai commi precedenti
e'  disciplinato  con  contratto  di  diritto privato. Il compenso e'
articolato   in  un  trattamento  economico  fondamentale  ed  in  un
trattamento economico accessorio.
  5.  Ai  capi delle aree di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), b),
c),  e) ed f) spetta un trattamento economico fondamentale equiparato
al  trattamento  economico  fondamentale  dei  dirigenti  preposti ad
uffici   dirigenziali  generali.  Spetta,  altresi',  un  trattamento
accessorio  determinato  contrattualmente  in misura non superiore al
trattamento  economico  accessorio  attribuito, ivi compresa la quota
relativa alla retribuzione di risultato, ai dirigenti responsabili di
uffici  dirigenziali  generali  della  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri.
  6.  Al capo dell'area di cui all'art. 2, comma 3, lettera d) spetta
un  trattamento  economico  fondamentale  equiparato  al  trattamento
economico  fondamentale  dei  dirigenti preposti ad uffici di livello
dirigenziale   non   generale.   Spetta,   altresi',  un  trattamento
accessorio articolato in una voce retributiva pari alla misura minima
della  retribuzione  di  posizione  fissa  e  variabile attribuita ai
dirigenti  di  seconda  fascia  in  servizio presso la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri e alla retribuzione di risultato agli stessi
attribuita.