Art. 3. Responsabili delle aree e coordinatore dell'ufficio 1. I capi delle aree di cui all'art. 2, comma 3, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio tra operatori del settore dell'informazione, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica capacita' ed esperienza nel campo dei mezzi di informazione e comunicazione. 2. Ad uno dei capi delle aree di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), b) e c) potranno essere conferite le funzioni di coordinatore dell'ufficio. 3. I capi delle aree di cui al comma 1 devono comunque essere iscritti all'albo nazionale dei giornalisti. 4. Il rapporto di lavoro dei capi area di cui ai commi precedenti e' disciplinato con contratto di diritto privato. Il compenso e' articolato in un trattamento economico fondamentale ed in un trattamento economico accessorio. 5. Ai capi delle aree di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), b), c), e) ed f) spetta un trattamento economico fondamentale equiparato al trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali. Spetta, altresi', un trattamento accessorio determinato contrattualmente in misura non superiore al trattamento economico accessorio attribuito, ivi compresa la quota relativa alla retribuzione di risultato, ai dirigenti responsabili di uffici dirigenziali generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 6. Al capo dell'area di cui all'art. 2, comma 3, lettera d) spetta un trattamento economico fondamentale equiparato al trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale. Spetta, altresi', un trattamento accessorio articolato in una voce retributiva pari alla misura minima della retribuzione di posizione fissa e variabile attribuita ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla retribuzione di risultato agli stessi attribuita.