Art. 4.

   Personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato all'ufficio

  1.  All'ufficio  stampa  e'  assegnato  un contingente di personale
addetto   ai  compiti  di  supporto  organizzativo  non  superiore  a
trentaquattro  unita'.  Tali  unita'  sono  scelte  tra  i dipendenti
pubblici appartenenti ai ruoli della Presidenza ovvero tra dipendenti
pubblici di altre amministrazioni, posti in posizione di aspettativa,
fuori   ruolo,  comando  o  altre  analoghe  posizioni  previste  dai
rispettivi  ordinamenti. Nel limite massimo di un terzo, il personale
puo' essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione assunti
con contratto a tempo determinato.
  2.  Il Presidente del Consiglio puo' nominare, con proprio decreto,
non  piu'  di  due  esperti nel settore dell'informazione, scelti tra
persone   anche   estranee   alla   pubblica   aniministrazione,   di
professionalita'  adeguate  all'incarico da svolgere. Agli esperti e'
attribuito  un  trattamento  economico  determinato  con  decreto del
Presidente del Consiglio.
  3.  Nell'ambito  del  contingente complessivo di cui al comma 1, e'
individuato  ai  sensi  dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165 un incarico di livello dirigenziale non generale per il
coordinamento  del  supporto  tecnico-operativo e amministrativo alle
attivita'  delle  aree. L'ufficio si avvale, altresi', di non piu' di
sedici unita' appartenenti all'area funzionale C o livello equiparato
e  di non piu' di diciassette unita' appartenenti all'area funzionale
B  o livello equiparato. Gli estranei all'amministrazione, scelti tra
personale  in  possesso  di  professionalita' corrispondenti a quelle
delle  aree  funzionali  delle amministrazioni pubbliche definite nei
contratti  collettivi  e  a queste equiparate per quanto attiene alle
funzioni,   possono   essere   richiamati   a   ricoprire   posizioni
corrispondenti per non piu' di sei unita' all'area funzionale C e per
non  piu'  di  cinque  all'area  funzionale B. Le posizioni di cui al
comma  2 del presente articolo e di cui all'art. 3, non sono comprese
nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1.
  4.  Gli  estranei  alla  pubblica  amministrazione sono assunti con
contratti  individuali  di  lavoro,  regolati  dalle norme di diritto
privato  del  lavoro subordinato, ovvero con contratti individuali di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  di durata non superiore
all'incarico governativo.