Art. 4. Personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato all'ufficio 1. All'ufficio stampa e' assegnato un contingente di personale addetto ai compiti di supporto organizzativo non superiore a trentaquattro unita'. Tali unita' sono scelte tra i dipendenti pubblici appartenenti ai ruoli della Presidenza ovvero tra dipendenti pubblici di altre amministrazioni, posti in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Nel limite massimo di un terzo, il personale puo' essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato. 2. Il Presidente del Consiglio puo' nominare, con proprio decreto, non piu' di due esperti nel settore dell'informazione, scelti tra persone anche estranee alla pubblica aniministrazione, di professionalita' adeguate all'incarico da svolgere. Agli esperti e' attribuito un trattamento economico determinato con decreto del Presidente del Consiglio. 3. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, e' individuato ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 un incarico di livello dirigenziale non generale per il coordinamento del supporto tecnico-operativo e amministrativo alle attivita' delle aree. L'ufficio si avvale, altresi', di non piu' di sedici unita' appartenenti all'area funzionale C o livello equiparato e di non piu' di diciassette unita' appartenenti all'area funzionale B o livello equiparato. Gli estranei all'amministrazione, scelti tra personale in possesso di professionalita' corrispondenti a quelle delle aree funzionali delle amministrazioni pubbliche definite nei contratti collettivi e a queste equiparate per quanto attiene alle funzioni, possono essere richiamati a ricoprire posizioni corrispondenti per non piu' di sei unita' all'area funzionale C e per non piu' di cinque all'area funzionale B. Le posizioni di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'art. 3, non sono comprese nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1. 4. Gli estranei alla pubblica amministrazione sono assunti con contratti individuali di lavoro, regolati dalle norme di diritto privato del lavoro subordinato, ovvero con contratti individuali di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore all'incarico governativo.