Art. 6. Indennita' di diretta collaborazione del personale non dirigenziale 1. Al personale non dirigenziale assegnato all'ufficio spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennita' onnicomprensiva, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e la qualita' della prestazione individuale, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in misura non superiore a L. 2.700.000 mensili lorde per il personale inquadrato nell'area C, e non superiore a L. 1.800.000 mensili lorde per il personale inquadrato nell'area B a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad effettuare orari disagevoli.