Art. 6.

 Indennita' di diretta collaborazione del personale non dirigenziale

  1.  Al  personale non dirigenziale assegnato all'ufficio spetta, in
aggiunta   al  trattamento  economico  fondamentale,  una  indennita'
onnicomprensiva,  sostitutiva  dei compensi per lavoro straordinario,
per  la  produttivita'  collettiva  e  la  qualita' della prestazione
individuale, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, in misura non superiore a L. 2.700.000 mensili lorde per il
personale  inquadrato  nell'area  C,  e  non superiore a L. 1.800.000
mensili  lorde per il personale inquadrato nell'area B a fronte delle
responsabilita',  degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita'
ad effettuare orari disagevoli.