Art. 7.

      Durata e cessazione dell'assegnazione all'ufficio stampa

  1.  Il  personale  appartenente  a  qualunque  area,  dipendente da
amministrazioni   pubbliche,   assegnato   all'ufficio   stampa   del
Presidente, puo' essere restituito, anche a richiesta, agli uffici di
provenienza   con   atto   del   Presidente   che   ne   ha  disposto
l'assegnazione.
  2.   Gli   atti   di  nomina,  di  conferimento  di  incarichi,  di
attribuzioni  di  funzioni  e  quelli  di  assegnazione  relativi  al
personale  di  cui al comma 1 cessano di avere effetto dal giuramento
del nuovo Governo.
  3.  Nei casi di cui ai commi 1 e 2, cessa, altresi', immediatamente
ed   automaticamente   l'erogazione   al  personale  dei  trattamenti
economici   e  di  ogni  altro  emolumento  comunque  correlati  alla
utilizzazione nell'ufficio stampa del Presidente.
  4.  Salvo  i  trattamenti  economici  piu'  favorevoli previsti dal
presente  decreto,  per  il periodo di servizio prestato nell'ufficio
stampa  del  Presidente, il personale, anche di prestito, conserva la
posizione  economica ricoperta negli uffici di provenienza al momento
dell'assegnazione  ovvero  nelle  amministrazioni  di appartenenza al
momento  del collocamento in posizione di aspettativa, di fuori ruolo
o di comando, ed ha diritto al corrispondente trattamento economico.
  5. Il servizio prestato nell'ufficio stampa del Presidente e' utile
come servizio prestato nelle amministrazioni di appartenenza.