Art. 7. Durata e cessazione dell'assegnazione all'ufficio stampa 1. Il personale appartenente a qualunque area, dipendente da amministrazioni pubbliche, assegnato all'ufficio stampa del Presidente, puo' essere restituito, anche a richiesta, agli uffici di provenienza con atto del Presidente che ne ha disposto l'assegnazione. 2. Gli atti di nomina, di conferimento di incarichi, di attribuzioni di funzioni e quelli di assegnazione relativi al personale di cui al comma 1 cessano di avere effetto dal giuramento del nuovo Governo. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, cessa, altresi', immediatamente ed automaticamente l'erogazione al personale dei trattamenti economici e di ogni altro emolumento comunque correlati alla utilizzazione nell'ufficio stampa del Presidente. 4. Salvo i trattamenti economici piu' favorevoli previsti dal presente decreto, per il periodo di servizio prestato nell'ufficio stampa del Presidente, il personale, anche di prestito, conserva la posizione economica ricoperta negli uffici di provenienza al momento dell'assegnazione ovvero nelle amministrazioni di appartenenza al momento del collocamento in posizione di aspettativa, di fuori ruolo o di comando, ed ha diritto al corrispondente trattamento economico. 5. Il servizio prestato nell'ufficio stampa del Presidente e' utile come servizio prestato nelle amministrazioni di appartenenza.