Art. 8. Oneri 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1999, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto fanno carico alle disponibilita' di cui al centro di responsabilita' n. 1 - Segretariato generale. 2. Il conferimento di incarichi presso l'ufficio stampa del Presidente a personale estraneo alle amministrazioni pubbliche puo' effettuarsi entro limiti di spesa previsti dagli stanziamenti di bilancio di cui al comma 1. 3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.