Art. 8.

                                Oneri

  1.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1999, gli oneri
derivanti  dall'attuazione  del  presente  decreto  fanno carico alle
disponibilita'   di   cui   al  centro  di  responsabilita'  n.  1  -
Segretariato generale.
  2.  Il  conferimento  di  incarichi  presso  l'ufficio  stampa  del
Presidente  a  personale estraneo alle amministrazioni pubbliche puo'
effettuarsi  entro  limiti  di  spesa  previsti dagli stanziamenti di
bilancio di cui al comma 1.
  3.   Dall'attuazione   del  presente  decreto  non  derivano  oneri
aggiuntivi  a  carico del bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.