Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole  e  forestali  - Direzione
                                  generale       delle      politiche
                                  comunitarie - Ufficio cereali
                                  Agli      assessorati     regionali
                                  dell'agricoltura  ed  alle province
                                  autonome di Trento e Bolzano
                                  Alla Coldiretti
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla C.I.A.
                                  Alla Copagri
                                  Alla Assitol

  Con riferimento al Regolamento CE 2461/99, della Commissione CE, si
rendono  note  le  rese  rappresentative  applicabili  nella campagna
2002/2003  per i contratti di girasole, colza, mais e sorgo coltivati
su terreni ritirati dalla produzione allo scopo di ottenere materiali
per  la  fabbricazione, nella Comunita', di prodotti non destinati al
consumo umano od animale.
  Ai  fini della loro determinazione, per i semi di girasole e colza,
sono  stati  esaminati  i dati relativi alle produzioni di girasole e
colza  set-aside,  unitamente  ad un confronto con i dati AGRIT delle
produzioni alimentari.
  I  criteri,  applicati  per  definire le rese rappresentative nelle
zone omogenee, sono i seguenti:
    calcolo  della  resa  media  sul set-aside nell'arco di nove anni
produttivi (1993-2001);
    confronto con le rese della camp. 2001/2002;
    applicazione delle variazioni, sia in aumento sia in diminuzione,
come segue:
      per  variazioni  v <=   0,05  ton./ha = applicazione di nessuna
variazione;
      per  variazioni v >  0,05 ton./ha = applicazione del 100% della
variazione (aumento o diminuzione).
  Per  le  coltivazioni  di  sorgo,  le  rese  sono state determinate
tenendo conto dei dati disponibili in letteratura, assegnando un solo
valore,  65  tonn/ha  sul  tal  quale,  non  essendo disponibili dati
colturali   precedenti  suddivisi  per  fascia  altimetrica,  per  le
coltivazioni  di  mais,  si confermano i rendimenti agronomici di cui
all'allegato I  del  decreto  MI.P.A.F.  8 aprile 2001 pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 96 del 26 aprile
2001 - serie generale.
  Si  conferma inoltre quanto stabilito, con circolare A.G.E.A. n. 75
del 5 settembre 2001, precisando che, relativamente al ricalcolo, che
verra'  effettuato  sulla quantita' di prodotto tal quale consegnato,
la  percentuale  e'  stata  fissata  al 19,9%, intesa come somma, dei
valori di umidita' ed impurita'.
  A  tale riguardo, il produttore, dovra' giustificare il superamento
di  tale  valore  allegando  alla  dichiarazione  di  raccolta  e  di
consegna,  la  dichiarazione  di  variazione (allegato C), redatta in
originale   ed   in   duplice   copia   oltre   alla   documentazione
giustificativa   rilasciata   da   organi   competenti,  ad  esempio,
ispettorati  regionali,  comuni,  o  perizie asseverate rilasciate da
agronomi iscritti all'albo, in assenza della quale, verra' effettuato
il  ricalcolo  sulla  quantita'  totale  consegnata  con  le relative
conseguenze  in  ordine  di liquidazione della corrispondente domanda
P.A.C.
  Per  maggiore  chiarezza  si precisa inoltre che, la documentazione
che  sara'  oggetto  di  trasmissione  alla  scrivente Agenzia potra'
essere  inviata  avvalendosi  delle disposizioni previste nel decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  Nel caso in cui le superfici oggetto di contratto ricadano su due o
piu'  zone omogenee, dovra' essere indicata, per ciascuna superficie,
l'unica  e corrispondente resa rappresentativa fissata dall'A.G.E.A.,
per  quella  zona,  evitando di riportare nella casella resa prevista
dati altrimenti incongruenti.
  Si  precisa  che i contratti, iniziali o di modifica e i modelli di
variazione,  devono essere compilati in ogni loro parte, riportare in
originale   e  per  esteso  le  firme  del  produttore  e  del  primo
trasformatore/acquirente  collettore,  senza  correzioni o abrasioni,
pena la loro nullita'.
  E'  necessario  inoltre,  che  il produttore, alleghi una copia del
contratto  firmato  dalle  due  parti (primo trasformatore/acquirente
collettore + produttore) unitamente alla domanda P.A.C.
    Roma, 7 marzo 2002


                          Il direttore area organismo pagatore
                                       Migliorini