Art. 2. Ufficio del capo del Dipartimento 1. Nell'ambito dell'ufficio del capo del Dipartimento, cui fanno riferimento il centro amministrativo "G. Altavista", gia' individuato come sede di livello dirigenziale di area amministrativa, l'Ente di assistenza e la Cassa delle ammende, ciascuna operante attraverso una segreteria individuata come ufficio di livello dirigenziale, entrambi dell'area della dirigenza contabile, operano le seguenti unita' dirigenziali non generali per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed agli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, ed in particolare: a) segreteria generale; b) ufficio studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali; c) ufficio per l'attivita' ispettiva e del controllo; d) ufficio del contenzioso; e) ufficio per le relazioni sindacali e per le relazioni con il pubblico; f) ufficio per l'attivita' di coordinamento, consulenza e supporto per i rapporti con le regioni gli enti locali ed il terzo settore; g) ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato e relative risorse. Statistica ed automazione di supporto dipartimentale; h) gruppo operativo mobile, per il supporto alla gestione dei detenuti ad elevato indice di pericolosita' e per la tutela dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari, di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 1999; i) ufficio per il coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti; l) servizio di vigilanza sull'igiene e sicurezza dell'Amministrazione della giustizia. 2. All'ufficio del capo del Dipartimento sono altresi' assegnati dirigenti con funzioni di comunicazione, ispettive, formative, nonche' di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo la tabella allegata.